§ 6.3.130 - L.R. 8 luglio 2002, n. 25.
Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/07/2002
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2002, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.130 - L.R. 8 luglio 2002, n. 25. [1]

Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Esercizio finanziario 2002.

(B.U. 1 luglio 2002, n. 12 - S.S. n. 4).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2002, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002:

     a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

     b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

     c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;

     d) per operazioni conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.