§ 6.3.86 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.
Variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/12/1996
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 1996, approvato con legge regionale 30 luglio 1996, n. 17, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e [...]
Art. 2.      1. La denominazione del capitolo 3314110 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1996 è sostituita dalla seguente: «Contributo per l'organizzazione e lo svolgimento del [...]
Art. 3.      1. E' approvato il seguente allegato:
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.86 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 40. [1]

Variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione.

(B.U. 27 dicembre 1996, n. 153).

 

     Art. 1.

     1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 1996, approvato con legge regionale 30 luglio 1996, n. 17, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

     2. Nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio pluriennale 1996-1998, approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 17, sono introdotte, per il triennio 1996-1998, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

     Art. 2.

     1. La denominazione del capitolo 3314110 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1996 è sostituita dalla seguente: «Contributo per l'organizzazione e lo svolgimento del campionato italiano Super Welter e del campionato intercontinentale Mondialino in Catanzaro».

 

     Art. 3.

     1. E' approvato il seguente allegato:

     - Allegato n. 1 concernente le variazioni apportate al bilancio dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) per l'anno 1996.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.