§ 6.3.83 - L.R. 12 agosto 1996, n. 22.
Conto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:12/08/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1993, da contributi ed assegnazioni che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.
Art. 11.      1. Sono approvati ed allegati al conto consuntivo della Regione - ai sensi dell'articolo 70, ultimo comma, dello Statuto - i conti consuntivi dell'ESAC (Ente Sviluppo Agricolo Calabrese) e [...]


§ 6.3.83 - L.R. 12 agosto 1996, n. 22. [1]

Conto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1993.

(B.U. 19 agosto 1996, n. 86).

 

CONTO CONSUNTIVO

 

Art. 1.

     1. Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1993, da contributi ed assegnazioni che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

 

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

 

     Artt. 2. - 10.

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Sono approvati ed allegati al conto consuntivo della Regione - ai sensi dell'articolo 70, ultimo comma, dello Statuto - i conti consuntivi dell'ESAC (Ente Sviluppo Agricolo Calabrese) e dell'EDIS-Calabria (Ente per il diritto allo Studio Universitario), relativi all'esercizio finanziario 1993.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.