Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 22/12/1993 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - [...] |
Art. 2. 1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 56 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, sono abrogati. |
Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.65 - L.R. 22 dicembre 1993, n. 16. [1]
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 2, della
2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 1, della
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 35, comma 1, della
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41, comma 2, lett. b), della
5. Per gli interventi di cui alla
6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 3, della
7. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 1, della
8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della
9. L'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 è incrementata di lire 2.500.000.000. Su tale maggiore spesa non opera la riserva del 35 per cento, in favore dei comuni che hanno deliberato il piano di risanamento finanziario, prevista dall'art. 6, comma 4, della
10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della
1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 56 della
2. All'art. 56 della
(Omissis).
3. Rinviato dal Governo [2].
4. Rinviato dal Governo [3].
5. I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 9, del
6 Per la razionale ed omogenea gestione dei salari spettanti ai lavoratori impiegati nei lavori di intervento nei settori previsti dallo stesso art. 3. comma 9, del
7. L'Azienda forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) è tenuta, ai fini della gestione informatica delle proprie attività, ad utilizzare i servizi del Centro informatico elettronico della Regione.
1. Il comma 2 dell'art. 48 della
(Omissis).
2. All'art. 11-ter della
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Vedi Errata-corrige in B.U. n. 112 del 29 dicembre 1993.
[3] Vedi Errata-corrige in B.U. n. 112 del 29 dicembre 1993.