§ 6.3.49 - L.R. 11 novembre 1991, n. 18.
Variazioni al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993 della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/11/1991
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale 1991, approvato con la legge regionale 20 maggio 1991, n. 9, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse [...]
Art. 2.      1. Per effetto dell'assegnazione di fondi dallo Stato per contributi a carico del fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge 16.4.87, n. 183, per la realizzazione del Programma [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.49 - L.R. 11 novembre 1991, n. 18. [1]

Variazioni al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993 della Regione.

 

Art. 1.

     1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale 1991, approvato con la legge regionale 20 maggio 1991, n. 9, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

     2. Nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio pluriennale 1991-1993, approvato con l'art. 5 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 9, sono introdotte, per il triennio 1991-1993, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

     Art. 2.

     1. Per effetto dell'assegnazione di fondi dallo Stato per contributi a carico del fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge 16.4.87, n. 183, per la realizzazione del Programma Operativo Monofondo «Obiettivo 5A: Agricoltura - forestazione - spazio verde - valorizzazione produzioni agricole» nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno, di cui alla delibera CIPE del 30.5.1991 e al capitolo 2315207 dell'entrata, i capitoli 5271101, 5271201, 5271207, 5271210, 5271213, 5272201, 5272204, 5273201 e 5274201 della spesa sono soppressi.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.