§ 6.3.6 - L.R. 29 dicembre 1979, n. 14.
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/12/1979
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa [...]
Art. 3.      La spesa di lire 4.000.000.000 prevista dall'articolo 21 lettera e) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 10 (legge finanziaria) per la concessione di contributi nella spesa ritenuta [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.6 - L.R. 29 dicembre 1979, n. 14. [1]

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

(B.U. 29 dicembre 1979, n. 35).

 

     Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella «A».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di lire 13.055.213.977 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa tabella «B».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di lire 13.055.213.977 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 3.

     La spesa di lire 4.000.000.000 prevista dall'articolo 21 lettera e) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 10 (legge finanziaria) per la concessione di contributi nella spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, nonché dall'ESAC, inseriti in programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA, ai sensi del regolamento CEE n. 355/1977 - è ridotta a lire 1.700.000.000. La differenza di lire 2.300.000.000 è destinata alla concessione di contributi nelle spese di gestione di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.