§ 6.3.4 - L.R. 24 agosto 1979, n. 9.
Bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:24/08/1979
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di competenza. Stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 2.  (Bilancio di Cassa. Stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Classificazione della entrata e della spesa).
Art. 5.  (Bilancio pluriennale).
Art. 6.  (Destinazione di fondi).
Art. 7.  (Servizio sanitario nazionale).
Art. 8.  (Residui passivi).
Art. 9.  (Spese obbligatorie).
Art. 10.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 11.  (Spese impreviste).
Art. 12.  (Variazioni al bilancio).
Art. 13.  (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).
Art. 14.  (Utilizzazione di fondi).
Art. 15.  (Esercizio finanziario).
Art. 16.  (Allegati del bilancio).
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.4 - L.R. 24 agosto 1979, n. 9. [1]

Bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981.

(B.U. 1 settembre 1979, n. 23).

 

Art. 1. (Bilancio di competenza. Stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     E' approvato in lire 1.098.532.007.863 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1979, annesso alla presente legge (tabella A - 2ª colonna).

     E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1979.

     E' approvato in lire 1.098.532.007.863 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1979, annesso alla presente legge (tabella Bª - 3 colonna).

     E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 2. (Bilancio di Cassa. Stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     E' approvato in lire 1.866.097.492.795 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1979, annesso alla presente legge (tabella A - 3ª colonna).

     Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1979.

     E' approvato in lire 1.716.893.573.842 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1979, annesso alla presente legge (tabella B - 4ª colonna).

     E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1979, annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. (Classificazione della entrata e della spesa).

     Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

     Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

          Art. 5. (Bilancio pluriennale).

     E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1979-1981 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 6. (Destinazione di fondi).

     I fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 sono destinati al finanziamento degli interventi straordinari coordinati per l'attuazione del piano a carattere intersettoriali per le aree interne, l'artigianato e la piccola industria e il turismo - ivi compresa la costruzione del porto peschereccio e turistico di Bagnara - da coordinare anche con gli interventi finanziati attraverso i fondi provenienti dal FERS e dall'articolo 8 della medesima legge 2 maggio 1976, n. 183 (capitolo 2212202 - 2233204 - 6122203 - 6124204 della spesa).

 

     Art. 7. (Servizio sanitario nazionale).

     Per i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e già destinati al servizio sanitario nazionale con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata a disporre con proprio atto variazioni, in diminuzione e in aumento, nei medesimi capitoli, qualora il reale andamento della spesa sanitaria nei diversi comparti d'intervento lo renda necessario.

 

     Art. 8. (Residui passivi).

     E' autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi anteriori al 1977, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1978 a norma dell'articolo 93 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5 che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1979.

     La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive lire 37.607.442.781, di cui lire 2.935.784.082 di parte corrente e lire 34.671.658.699 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

     Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per l'emissione dei relativi titoli di spesa.

 

     Art. 9. (Spese obbligatorie).

     Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge (Omissis).

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 10. (Fondo di riserva di cassa).

     Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1979 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio in lire 100 miliardi.

     Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

 

     Art. 11. (Spese impreviste).

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al 1° comma del precedente articolo 9, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro quindici giorni dallo loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

 

     Art. 12. (Variazioni al bilancio).

     In conformità dell'articolo 36 - 1° comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al

bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

 

     Art. 13. (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).

     Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

 

     Art. 14. (Utilizzazione di fondi).

     L'approvazione dei piani e dei programmi predisposti dalla Giunta regionale ed attuativi della spesa non corrente, in assenza di specifiche leggi regionali di procedura, avviene nel rispetto dell'articolo 16 lettera a) dello Statuto.

 

     Art. 15. (Esercizio finanziario).

     In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1979 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

 

     Art. 16. (Allegati del bilancio).

     Sono approvati i seguenti allegati:

     - Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

     - Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

     - Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - Allegato n. 4 concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'articolo 25 - ultimo comma - della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5;

     - Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione) ai sensi dell'articolo 16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     - Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'azienda forestale demaniale per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.