§ 6.2.2 - L.R. 15 gennaio 1974, n. 1.
Tassa regionale di circolazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 tributi regionali
Data:15/01/1974
Numero:1


Sommario
Art. unico.      A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'ammontare della tassa regionale di circolazione è commisurata al 50% della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 50%.


§ 6.2.2 - L.R. 15 gennaio 1974, n. 1. [1]

Tassa regionale di circolazione.

(B.U. n. 4 del 18 gennaio 1974).

 

Art. unico.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'ammontare della tassa regionale di circolazione è commisurata al 50% della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 50%.

     La Regione potrà disporre successivi aumenti o riduzioni, nei limiti di legge, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di maggiore o minor pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.