§ 6.1.3 - L.R. 1 agosto 1991, n. 12.
Interpretazione autentica del 7° comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, recante: «Procedure della programmazione regionale».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione economica
Data:01/08/1991
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La locuzione «costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti disposizioni, in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale», contenuta nell'articolo 8, comma settimo, [...]


§ 6.1.3 - L.R. 1 agosto 1991, n. 12.

Interpretazione autentica del 7° comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, recante: «Procedure della programmazione regionale».

 

Art. 1.

     1. La locuzione «costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti disposizioni, in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale», contenuta nell'articolo 8, comma settimo, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, è da intendersi quale riconoscimento giuridico valido ai fini del primo inquadramento nella qualifica funzionale di Funzionario - ottavo livello retributivo.