§ 6.1.1 - L.R. 14 agosto 1973, n. 8.
Norme per la utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437 recante: «Provvedimenti straordinari per la Calabria».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione economica
Data:14/08/1973
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Programmazione e gestione dei fondi).
Art. 2.  (Destinazione dei fondi).
Art. 3.  (Presentazione ed approvazione del piano per la destinazione dei fondi).
Art. 4.  (Predisposizione del piano).
Art. 5.  (Progettazione ed esecuzione delle opere).
Art. 6.  (Alta sorveglianza e collaudi).
Art. 7.  (Comitato tecnico consultivo).
Art. 8.  (Espropriazione per pubblica utilità).
Art. 9.  (Acquisizione di terreni per rimboschimento).
Art. 10.  (Rendiconto della gestione).
Art. 11.  (Rapporti con gli enti affidatari).
Art. 12.  (Agevolazioni fiscali).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie).
Art. 14.  (Personale in servizio presso gli uffici speciali).
Art. 15.  (Disposizioni generali).
Art. 16.  (Oneri finanziari).


§ 6.1.1 - L.R. 14 agosto 1973, n. 8. [1]

Norme per la utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437 recante: «Provvedimenti straordinari per la Calabria».

(B.U. n. 23 del 21 agosto 1973).

 

Art. 1. (Programmazione e gestione dei fondi).

     I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardante provvedimenti straordinari per la Calabria, sono programmati e gestiti dalla Regione Calabria nei modi e nei termini previsti dalla presente legge e secondo le finalità fissate dall'articolo 2 della legge n. 437 del 1968.

 

     Art. 2. (Destinazione dei fondi).

     I fondi residui di cui al precedente articolo 1 sono destinati alla sistemazione organica dei bacini non particolare riguardo alla sistemazione idraulico-forestale ed alla regimazione delle acque, nonché al consolidamento e trasferimento degli abitati.

 

     Art. 3. (Presentazione ed approvazione del piano per la destinazione dei fondi).

     La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio per l'approvazione un unico piano organico per la destinazione di tutti i fondi residui e di quelli non programmati al 30 giugno 1973.

     Il Consiglio regionale esamina il piano di cui al comma precedente con la stessa procedura prevista per l'esame del bilancio.

 

     Art. 4. (Predisposizione del piano).

     Per la predisposizione del piano la Giunta regionale può avvalersi anche dell'opera del Dipartimento della difesa del suolo dell'Università della Calabria e degli istituti sperimentali statali di silviculture e difesa del suolo esistenti in Calabria.

 

     Art. 5. (Progettazione ed esecuzione delle opere).

     La progettazione e l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Regione all'Opera Sila Ente di sviluppo in Calabria - ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane.

     La Giunta regionale può avvalersi inoltre, per il primo biennio di applicazione della presente legge, per gli obiettivi pubblici di cui all'articolo 2, dell'opera dei consorzi di bonifica, degli uffici speciali regionali e delle aziende demaniali, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 7 della presente legge.

     I progetti esecutivi del piano sono predisposti dagli enti affidatari, nei termini fissati dalla Giunta regionale e secondo le direttive dalla stessa impartite.

     I progetti esecutivi sono approvati dalla Giunta sentito il Comitato consultivo di cui all' articolo 7.

     La Regione, nel primo anno di attuazione della presente legge, procede direttamente, in caso di necessità ed urgenza, alla progettazione ed esecuzione delle opere.

 

     Art. 6. (Alta sorveglianza e collaudi).

     La Giunta regionale esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori e del piano tramite gli strumenti tecnici di cui dispone la Regione.

     Spetta altresì alla Giunta la nomina dei collaudatori; gli atti finali di collaudo sono approvati dal Consiglio.

 

     Art. 7. (Comitato tecnico consultivo).

     Per il coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico consultivo costituito:

     a) dal provveditore alle opere pubbliche;

     b) dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste o dal dirigente del settore;

     c) dall'ispettore compartimentale agrario o dal dirigente del settore;

     d) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo delegato;

     e) dai tre ingegneri capi degli uffici del Genio Civile della Calabria;

     f) da due geologi nominati dal Consiglio su designazione dell'ordine nazionale dei geologi;

     g) da due esperti nei settori idraulico e forestale-agrario, nominati dal Consiglio;

     h) da due esperti in materia economica e sociale, designati dal Presidente della Giunta regionale;

     i) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     l) da cinque rappresentanti scelti dalla Giunta regionale fra quelli designati dalle comunità montane, due dei quali in rappresentanza delle minoranze, una volta costituite le comunità montane stesse.

     Il Comitato si riunisce presso la sede degli uffici della Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.

 

     Art. 8. (Espropriazione per pubblica utilità).

     Tutte le opere da eseguire ai sensi della presente legge, per l'attuazione del piano di cui all'articolo 3, sono dichiarate, con l'approvazione dei progetti, di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle leggi dello Stato che concernono la espropriazione per pubblica utilità.

 

     Art. 9. (Acquisizione di terreni per rimboschimento).

     Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 2 della presente legge possono anche essere acquistati od espropriati, sentiti gli enti interessati, secondo le vigenti disposizioni di legge, terreni degradati o incolti o parzialmente boscati da destinare a rimboschimento.

     I terreni acquistati od espropriati fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

 

     Art. 10. (Rendiconto della gestione).

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà al Comitato la relazione sul rendiconto della gestione degli anni precedenti acquisita dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     La Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno presenta al Consiglio la relazione ed il rendiconto della gestione dell'anno precedente.

 

     Art. 11. (Rapporti con gli enti affidatari).

     I rapporti economici e finanziari tra la Regione e gli enti affidatari ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono regolati da convenzioni di volta in volta stipulate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. (Agevolazioni fiscali).

     A tutti gli atti e contratti stipulati ai finì della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e richiamate dalla legge 28 marzo 1968, n. 437.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie).

     Fino all'espletamento dei programmi già assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno, un rappresentante di tale ente partecipa ai lavori del Comitato di cui all'articolo 7.

 

     Art. 14. (Personale in servizio presso gli uffici speciali).

     Al personale comunque di servizio alla data del 31 dicembre 1972 presso gli uffici speciali di cui all'articolo 16 della legge 20 marzo 1968, n. 437 e che non risulti inquadrato in alcuno dei modi previsti dall'articolo 17 della suddetta legge, è riconosciuto il diritto ad essere inquadrato, a domanda, nei ruoli regionali.

     L'inquadramento avrà luogo, previo accertamento degli organi competenti, nei modi e nei termini che saranno previsti dalla legge sul trattamento economico e normativo del personale regionale.

 

     Art. 15. (Disposizioni generali).

     Per quanto non disposto dalla presente legge, restano ferme, in quanto applicabili, le norme della legge 28 marzo 1968, n. 437.

 

     Art. 16. (Oneri finanziari).

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi che perverranno alla Regione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.