§ 5.4.19 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 26.
Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall’inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:05/12/2003
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Dichiarazione
Art. 2.  Conferenza per la sicurezza
Art. 3.  Collegio referente
Art. 4.  Misure urgenti di vigilanza e controllo
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 5.4.19 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 26. [1]

Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall’inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini.

(B.U. 9 dicembre 2003, n. 22 - S.S. n. 4).

 

     Art. 1. Dichiarazione

     1. La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonche´ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.

 

          Art. 2. Conferenza per la sicurezza

     1. La Regione Calabria, d’intesa con i Presidenti dei Consigli Regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all’agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessate.

 

          Art. 3. Collegio referente

     1. È nominato, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Collegio Referente avente il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna.

     2. Il Collegio Referente è composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al Presidente eletto dal Consiglio Regionale.

     3. Successivamente, il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell’inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull’utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui.

     4. Il Consiglio Regionale promuove l’adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l’effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.

     5. Il Collegio Referente dura in carica dodici mesi dall’insediamento e può essere prorogato dal Consiglio Regionale.

 

          Art. 4. Misure urgenti di vigilanza e controllo

     1. La Regione impegna le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l’immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2005, n. 62 ha dichiarato l’illegittimità della presente legge.