Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Dichiarazione |
Art. 2. Conferenza per la sicurezza |
Art. 3. Collegio referente |
Art. 4. Misure urgenti di vigilanza e controllo |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.4.19 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 26. [1]
Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall’inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini.
(B.U. 9 dicembre 2003, n. 22 - S.S. n. 4).
Art. 1. Dichiarazione
1. La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonche´ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.
Art. 2. Conferenza per la sicurezza
1. La Regione Calabria, d’intesa con i Presidenti dei Consigli Regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all’agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessate.
Art. 3. Collegio referente
1. È nominato, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Collegio Referente avente il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna.
2. Il Collegio Referente è composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al Presidente eletto dal Consiglio Regionale.
3. Successivamente, il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell’inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull’utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui.
4. Il Consiglio Regionale promuove l’adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l’effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.
5. Il Collegio Referente dura in carica dodici mesi dall’insediamento e può essere prorogato dal Consiglio Regionale.
Art. 4. Misure urgenti di vigilanza e controllo
1. La Regione impegna le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l’immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della