Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve |
Data: | 26/08/1992 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 3 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. All'art. 5 della L.R. 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: «al comma 2» con le parole: |
Art. 4. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 52/90 è aggiunto il seguente comma: |
Art. 5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.12 - L.R. 26 agosto 1992, n. 16.
Modifiche alla legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, recante: «Norme in materia di creazione di riserve naturali presso il bacino Tarsia e la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza».
(B.U. n. 107 del 4 settembre 1992).
L'art. 2 della
(Omissis).
L'art. 3 della
(Omissis).
1. All'art. 5 della L.R. 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: «al comma 2» con le parole:
(Omissis).
2. L'art. 5 della legge regionale n. 52/90 il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Dopo il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 52/90 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.