Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve |
Data: | 05/05/1990 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione, considerato l'alto valore culturale e morale che esprimono per la Calabria e la civiltà occidentale, promuove la tutela delle superstiti particole di luoghi cassiodorei siti nei [...] |
Art. 2. 1. Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione assegna un contributo una tantum di lire 100.000.000 all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro che resta incaricata di promuovere le [...] |
Art. 3. 1. Gli edifici e le particole di immobili da espropriare sono quelle elencate nell'allegato «A» della presente legge, che è puramente indicativo. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 5.4.9 - L.R. 5 maggio 1990, n. 47.
Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico.
1. La Regione, considerato l'alto valore culturale e morale che esprimono per la Calabria e la civiltà occidentale, promuove la tutela delle superstiti particole di luoghi cassiodorei siti nei Comuni di Squillace e di Stalettì e favorisce l'esproprio degli stessi e la conseguente acquisizione al patrimonio pubblico.
1. Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione assegna un contributo una tantum di lire 100.000.000 all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro che resta incaricata di promuovere le procedure di esproprio ai sensi del Cap. VII della
1. Gli edifici e le particole di immobili da espropriare sono quelle elencate nell'allegato «A» della presente legge, che è puramente indicativo.
2. L'Ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, d'intesa con la Soprintendenza competente e con l'Istituto di studi di Cassiodoro, stabilirà le particole, le porzioni di esse e i proprietari degli immobili da espropriare in sede di accertamento definitivo e di redazione del piano particellare di esproprio.
3. L'esproprio deve essere fatto a favore di uno degli Enti o Istituti precisati dal 2° comma dell'articolo 54 della
4. L'Ente destinatario dell'esproprio può con apposita convenzione assegnare in gestione i luoghi predetti all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria di cui alla
Art. 4. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della