§ 5.4.9 - L.R. 5 maggio 1990, n. 47.
Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:05/05/1990
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, considerato l'alto valore culturale e morale che esprimono per la Calabria e la civiltà occidentale, promuove la tutela delle superstiti particole di luoghi cassiodorei siti nei [...]
Art. 2.      1. Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione assegna un contributo una tantum di lire 100.000.000 all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro che resta incaricata di promuovere le [...]
Art. 3.      1. Gli edifici e le particole di immobili da espropriare sono quelle elencate nell'allegato «A» della presente legge, che è puramente indicativo.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 5.4.9 - L.R. 5 maggio 1990, n. 47.

Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico.

 

Art. 1.

     1. La Regione, considerato l'alto valore culturale e morale che esprimono per la Calabria e la civiltà occidentale, promuove la tutela delle superstiti particole di luoghi cassiodorei siti nei Comuni di Squillace e di Stalettì e favorisce l'esproprio degli stessi e la conseguente acquisizione al patrimonio pubblico.

 

     Art. 2.

     1. Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione assegna un contributo una tantum di lire 100.000.000 all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro che resta incaricata di promuovere le procedure di esproprio ai sensi del Cap. VII della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e delle norme vigenti in materia di esproprio, per quanto compatibili.

 

     Art. 3.

     1. Gli edifici e le particole di immobili da espropriare sono quelle elencate nell'allegato «A» della presente legge, che è puramente indicativo.

     2. L'Ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, d'intesa con la Soprintendenza competente e con l'Istituto di studi di Cassiodoro, stabilirà le particole, le porzioni di esse e i proprietari degli immobili da espropriare in sede di accertamento definitivo e di redazione del piano particellare di esproprio.

     3. L'esproprio deve essere fatto a favore di uno degli Enti o Istituti precisati dal 2° comma dell'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     4. L'Ente destinatario dell'esproprio può con apposita convenzione assegnare in gestione i luoghi predetti all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria di cui alla legge regionale n. 21 dell'8 agosto 1988.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.