§ 5.3.24 - L.R. 11 luglio 1983, n. 24.
Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Applicazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:11/07/1983
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Con riferimento ai trattamenti economici riconosciuti al personale dipendente da aziende private che gestiscono autolinee di concessione regionale o comunale in rapporto ai quali la Regione [...]
Art. 2.      L'erogazione della somma a favore degli aventi diritto maggiorata degli oneri assistenziali e previdenziali a carico delle aziende viene effettuata con accreditamento a ciascuna azienda ed è [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 625.000.000, si provvede con le disponibilità esistenti sul Cap. 2222102 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.24 - L.R. 11 luglio 1983, n. 24. [1]

Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Applicazione contratti nazionali 4 giugno 1976 e 24 gennaio 1979.

(B.U. n. 51 del 20 luglio 1983).

 

Art. 1.

     Con riferimento ai trattamenti economici riconosciuti al personale dipendente da aziende private che gestiscono autolinee di concessione regionale o comunale in rapporto ai quali la Regione mediante leggi n. 30 del 30 novembre 1977 e n. 24 del 2 giugno 1980 ha erogato a favore delle imprese anticipazioni di somme per far fronte ai maggiori oneri contrattuali, con la presente legge ed in attuazione degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria, la Regione Calabria eroga a favore di ciascun dipendente delle suddette aziende, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, la somma di lire 430 mila a totale e definitiva copertura di quanto dovuto dalla data di applicazione degli accordi nazionali 4 giugno 1976 e 24 gennaio 1979 e fino a tutto il 31 dicembre 1978.

 

     Art. 2.

     L'erogazione della somma a favore degli aventi diritto maggiorata degli oneri assistenziali e previdenziali a carico delle aziende viene effettuata con accreditamento a ciascuna azienda ed è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base dei dati e degli elementi acquisiti dall'Ufficio di vigilanza dell'Assessorato regionale ai trasporti in sede di erogazione alle imprese delle somme di cui alla legge n. 30/1977.

     Su tutte le somme corrisposte per le finalità della presente legge le aziende hanno l'obbligo della rendicontazione secondo le modalità ed i criteri che saranno fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 625.000.000, si provvede con le disponibilità esistenti sul Cap. 2222102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.