§ 5.3.10 - L.R. 9 dicembre 1977, n. 32.
Norme per le agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:09/12/1977
Numero:32


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per beneficiare delle agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 2, è demandato ai Sindaci l'accertamento della posizione redditoriale dei richiedenti.
Art. 4.      La Giunta regionale provvede alla liquidazione del costo sociale previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2 mensilmente sulla base dello:
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)


§ 5.3.10 - L.R. 9 dicembre 1977, n. 32. [1]

Norme per le agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti. [2]

(B.U. n. 46 del 15 dicembre 1977).

 

Art. 1.

     (Omissis) [3]

 

     Art. 2.

     (Omissis) [4]

 

     Art. 3.

     Per beneficiare delle agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 2, è demandato ai Sindaci l'accertamento della posizione redditoriale dei richiedenti.

     I Sindaci rilasceranno un attestato in cui sarà indicata la misura percentuale dello sconto cui ha diritto il viaggiatore pendolare, desumendo il reddito del nucleo familiare dello stesso dal modello 101, dal modello 740 ovvero dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, esibite dal richiedente.

     Le aziende di cui al precedente articolo 1, a presentazione dell'attestato del Sindaco, del certificato di residenza e di quello di lavoro o di frequenza alla scuola rilasceranno l'abbonamento.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale provvede alla liquidazione del costo sociale previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2 mensilmente sulla base dello:

     - elenco degli abbonati corredato da copia degli abbonamenti.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [6].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] La L.R. 16 maggio 1981, n. 7, ha abrogato le disposizioni legislative in materia di tariffe e agevolazioni di viaggio.

[3] Abrogato con art. 4 L.R. 10 settembre 1978, n. 13.

[4] Abrogato con art. 4 L.R. 10 settembre 1978, n. 13.

[5] Abrogato con art. 4 L.R. 10 settembre 1978, n. 13.

[6] Norma finanziaria.