§ 5.2.9 - L.R. 29 novembre 1996, n. 34.
Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:29/11/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale per i fiumi Lao, Noce e Sinni.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Organi dell'Autorità di Bacino Interregionale.
Art. 4.  Composizione del Comitato Istituzionale.
Art. 5.  Compiti del Comitato Istituzionale.
Art. 6.  Comitato Tecnico.
Art. 7.  Composizione del Comitato Tecnico.
Art. 8.  Segretario Generale.
Art. 9.  Segreteria tecnico-operativa.
Art. 10.  Contenuti del Piano di bacino.
Art. 11.  Programmi di intervento.
Art. 12.  Norme finanziarie.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Pubblicazione.


§ 5.2.9 - L.R. 29 novembre 1996, n. 34.

Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni.

(B.U. 5 dicembre 1996, n. 139).

 

Art. 1. Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale per i fiumi Lao, Noce e Sinni.

     1. La Regione Calabria, con la presente legge istituisce le Autorità di Bacino Interregionali.

     2. I bacini di rilievo interregionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono:

     a) Bacini dei fiumi Noce e Sinni: regione prevalentemente interessata: Basilicata; altra regione interessata: Calabria;

     b) Bacino del fiume Lao: regione prevalentemente interessata: Calabria; altra regione interessata: Basilicata.

     3. In conformità alle intese interregionali sono istituite:

     a) per il bacino interregionale dei fiumi Noce e Sinni l'Autorità di Bacino Interregionale con sede presso la Giunta regionale della Basilicata, cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino;

     b) per il bacino interregionale del fiume Lao l'Autorità di Bacino Interregionale con sede presso la Giunta regionale della Calabria, cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.

     4. I suddetti bacini sono delimitati secondo le indicazioni della cartografia approvata con il D.P.C.M. del 22 dicembre 1977 e le eventuali variazioni delle delimitazioni di cui al predetto D.P.C.M., disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1°, lettera b) della legge n. 183/1989, sono valide anche agli effetti della presente legge.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. L'Autorità di Bacino Interregionale opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, di competenza, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini stessi, perseguendo le seguenti finalità:

     a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antropica;

     b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

     c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

     d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale e paesaggistico.

     2. L'Autorità di Bacino Interregionale, propone ai competenti organi delle regioni interessate, con delibera del Comitato Istituzionale, adottata sentito il Segretario Generale, un regolamento di amministrazione e di contabilità sulla base di principi di autonomia gestionale.

     3. La proposta di regolamento è trasmessa dal Segretario Generale ai Presidenti delle Giunte regionali e agli Assessori presenti nel Comitato Istituzionale per i successivi adempimenti di competenza delle Giunte e dei Consigli regionali.

     4. Nel perseguimento delle predette finalità la Regione Calabria ispira la propria azione ai principi della collaborazione con l'altra Regione, con gli Enti Locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici di interesse interregionale.

     5. L'Autorità di Bacino Interregionale entro il mese di ottobre di ogni anno predispone, distinti per singole voci di spesa, i programmi delle attività inerenti alla propria funzione, da svolgersi nell'esercizio successivo.

     6. Le Giunte regionali interessate con proprio atto, approvano i programmi delle attività; l'approvazione, da parte delle Giunte regionali interessate, dei programmi di cui al punto 5 del presente articolo costituisce autorizzazione, per l'Autorità di Bacino, ad assumere le obbligazioni relative.

 

     Art. 3. Organi dell'Autorità di Bacino Interregionale.

     1. Sono Organi dell'Autorità di Bacino Interregionale:

     a) il Comitato Istituzionale;

     b) il Comitato Tecnico;

     c) il Segretario Generale;

     d) la Segreteria Tecnico-operativa.

 

     Art. 4. Composizione del Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale presso la quale ha sede l'Autorità di Bacino, ed è così composto:

     a) dai Presidenti delle Giunte regionali interessate o da Assessori delegati;

     b) da n. 2 Assessori per ognuna delle regioni interessate, designati dalle rispettive Giunte regionali;

     c) dal Presidente di ciascuna delle province territorialmente interessate, o dall'Assessore provinciale eventualmente delegato.

     2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale è insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale presso cui ha sede.

     3. Alle sedute del Comitato Istituzionale possono essere invitati, di volta in volta, per essere sentiti, i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Comunità Montane ed i Presidenti dei Consorzi di Bonifica interessati.

 

     Art. 5. Compiti del Comitato Istituzionale.

     1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Comitato Istituzionale ha i seguenti compiti:

     a) definizione di criteri, metodi, temi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

     b) adozione dei piani di bacino;

     c) adozione dei programmi d'intervento, attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla Regione interessata da disposizioni statali e comunitarie;

     d) concertazione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alla finalità di cui all'articolo 1;

     e) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologie industriali, agricole e zootecniche;

     f) controllo dell'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del piano di bacino e dei programmi triennali ed, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi, rispetto ai tempi fissati nei programmi, l'adozione di atti di diffida per l'amministrazione inadempiente con fissazione di un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comitato propone al Presidente della Regione prevalentemente interessata i provvedimenti da adottare in via sostitutiva;

     g) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera «i» del primo comma dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Il Comitato Istituzionale può promuovere accordi di programma con Enti Pubblici e di diritto pubblico che definiscano i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

     3. Le delibere del Comitato Istituzionale sono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente del Comitato Istituzionale determina la maggioranza.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo.

 

     Art. 6. Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

     a) esprime parere in tutte le azioni dell'Autorità di Bacino, in particolare, nei piani e nei programmi;

     b) esprime i pareri già demandati all'organo tecnico consultivo regionale, in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua, di concessioni per piccole derivazioni con opposizioni e di classificazione e declassificazione di opere idrauliche.

     2. Alla nomina del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale presso cui ha sede l'Autorità di Bacino, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., previa designazione motivata dei rispettivi funzionari da parte dei Ministeri, e dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 7. Composizione del Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Interregionale è composto da due dirigenti regionali e da un dirigente provinciale messi a disposizione, anche a tempo parziale, da ciascuna delle amministrazioni regionali e provinciali presenti nel Comitato Istituzionale.

     2. Il Comitato Tecnico si avvale della collaborazione di esperti di elevato livello scientifico nonché di istituzioni universitarie e di ricerca e di organismi tecnico-professionali operanti nel settore, incaricati dalla Giunta della Regione prevalentemente interessata, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP., previa designazione del Comitato Istituzionale.

     3. Al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino partecipano tecnici dello Stato designati dal Ministero dei LL.PP., dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché il Direttore, o un suo delegato dell'ente Parco territorialmente interessato.

     4. Alle nomine dei Componenti il Comitato Tecnico provvede con proprio decreto, il Presidente della Regione sede dell'Autorità di Bacino, sulla base delle designazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti.

 

     Art. 8. Segretario Generale.

     1. Il Segretario Generale, per l'Autorità di Bacino con sede in Calabria, viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP., tra i dirigenti regionali o provinciali laureati, particolarmente esperti nel settore disciplinato dalla presente legge.

     2. Il Segretario Generale resta in carica cinque anni, salvo revoca ed è riconfermabile.

     3. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale presiede il Comitato Tecnico. Lo stesso partecipa, in qualità di segretario, alle sedute del Comitato Istituzionale con voto consultivo.

 

     Art. 9. Segreteria tecnico-operativa.

     1. A supporto degli altri organi dell'Autorità di Bacino Interregionale, opera una segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti di cui all legge n. 183/1989 e successive disposizioni.

     2. La segreteria tecnico-operativa, per il Bacino Interregionale con sede nella Regione Calabria, è strutturata secondo le modalità previste dalla normativa regionale per la segreteria tecnico-operativa presso l'Autorità di Bacino Regionale.

 

     Art. 10. Contenuti del Piano di bacino.

     1. Il Piano di bacino redatto ai sensi del 1° comma dell'articolo 17 della legge n. 183/1989, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

     2. Il Piano ha i contenuti di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 183/1989 e produce gli effetti di cui ai commi 4°, 5° e 6° del medesimo articolo.

     3. Il Piano di bacino è approvato dai Consigli regionali interessati su proposta delle rispettive Giunte e per la sua elaborazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 20 della legge n. 183/1989.

 

     Art. 11. Programmi di intervento.

     1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi di intervento ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 183/1989.

     2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari attuativi del Piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 15 per cento degli stanziamenti per gli interventi previsti dal 2° comma dell'articolo 21 della legge n. 183/1989 e successive disposizioni.

     3. Il programma di intervento è predisposto dal Comitato Istituzionale.

     4. Il programma di intervento è approvato dai Consigli regionali interessati.

     5. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai comma 3° e 4° dell'articolo 21 nonché ai comma 4° e 5° dell'articolo 22 della legge n. 183/1989.

 

     Art. 12. Norme finanziarie.

     1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino avente sede nella Regione Calabria si provvede con i fondi di amministrazione generale iscritti nel bilancio regionale. Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi di cui al capitolo n. 2112207/96, all'uopo già istituito con denominazione «Spese per la realizzazione del Piano dei Bacini Interregionali del Sinni, del Lao e del Noce (art. 31 della legge n. 183/89 e legge n. 253/90)», mentre per gli esercizi successivi si provvederà con i fondi che all'uopo saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio dei diversi esercizi finanziari.

     2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori ed ai dirigenti estranei all'amministrazione regionale per la partecipazione alle riunioni dei Comitati Istituzionale e Tecnico gravano sul capitolo n. 1013101 del bilancio corrente e sugli analoghi e corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

     3. Alle spese relative agli incarichi previsti nella presente legge si farà fronte con appositi capitoli di spesa finanziati con le entrate di cui agli articoli 25 e 33 della legge n. 183/1989.

     4. In caso eccezionale di opere e di spese funzionalmente collegate e, comunque, inscindibili, interessanti le regioni Calabria e Basilicata, esse sono realizzate o effettuate dalla regione presso cui ha sede l'Autorità di Bacino previa intesa sul concorso finanziario dell'altra regione.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. L'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici attraverso i propri uffici, assicura il supporto tecnico operativo al funzionamento del Comitato Istituzionale insediato nella Regione Calabria, fino alla costituzione della rispettiva segreteria tecnico-operativa.

 

     Art. 14. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.