§ 5.2.3 - L.R. 3 febbraio 1976, n. 4.
Accensione di mutui passivi per complessive lire 27.250.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:03/02/1976
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Per il finanziamento di spese di investimento relative alla realizzazione, nell'anno 1975, di opere pubbliche di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.3 - L.R. 3 febbraio 1976, n. 4. [1]

Accensione di mutui passivi per complessive lire 27.250.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

(B.U. n. 4 del 9 febbraio 1976).

 

Art. 1.

     Per il finanziamento di spese di investimento relative alla realizzazione, nell'anno 1975, di opere pubbliche di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per l'importo complessivo di lire 27.250.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai venti anni ed un tasso non superiore al quindici per cento annuo, oneri fiscali esclusi.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere per il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     All'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, che è valutato in lire 4.480.000.000 annue a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1995 compreso, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto onere farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per la quota di rimborso del capitale e per la quota di interesse, nei bilanci di previsione a partire dal 1976.

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal terzo comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata del tempo, saranno annualmente regolati con leggi di bilancio.

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.