§ 5.1.27 - L.R. 31 luglio 1988, n. 17.
Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai commenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:31/07/1988
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Per la determinazione delle indennità di aree ritenute edificabili la commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è integrata dal Sindaco o da un suo delegato ed [...]
Art. 2.      1. In caso di rifiuto dell'indennità provvisoria, la commissione determina l'indennità definitiva, sulla base delle norme vigenti al momento della perizia, entro sessanta giorni dalla data di [...]
Art. 3.      1. Qualora la commissione non provvede a comunicare all'espropriante la perizia entro il termine indicato nell'articolo precedente, s'intende confermata l'indennità provvisoria, che, in tal [...]
Art. 4.      1. Gli articoli che precedono, nonché il successivo articolo 16, si applicano soltanto per la determinazione delle indennità attinenti a procedimenti di competenza di organi regionali o di enti [...]
Art. 5.      1. Gli esperti nominati dal Consiglio regionale durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio, salvo la proroga fino alla loro effettiva sostituzione o conferma
Art. 6.      1. Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive [...]
Art. 7.      1. Quando uno dei componenti cessa per qualsiasi motivo a far parte della commissione, si provvede a sostituirlo nelle forme proprie della sua nomina
Art. 8.      1. La commissione stabilisce periodicamente il calendario dei lavori, in relazione agli affari pendenti, e lo invia all'Assessore regionale ai lavori Pubblici
Art. 9.      1. Il Presidente convoca la commissione con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima della seduta con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare
Art. 10.      1. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti
Art. 11.      1. Il segretario redige i verbali delle sedute, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei presenti
Art. 12. 
Art. 13.      1. Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in Comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, spetta un trattamento economico di trasferta [...]
Art. 14.      1. Ai componenti della commissione che, per ragioni del loro ufficio, si rechino in località distante almeno dieci chilometri dalla località di residenza, spetta il trattamento di trasferta [...]
Art. 15.      1. Alla liquidazione delle competenze economiche del Presidente, dei componenti della commissione e del segretario provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di un prospetto [...]
Art. 16.      1. Per gli affari già trasmessi alle Commissioni provinciali, il termine di cui all'articolo 2 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore della stessa
Art. 17.      1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al Capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988


§ 5.1.27 - L.R. 31 luglio 1988, n. 17.

Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai commenti.

 

Art. 1.

     1. Per la determinazione delle indennità di aree ritenute edificabili la commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è integrata dal Sindaco o da un suo delegato ed opera con la collaborazione dei servizi dell'U.T.E.

     2. Il responsabile del servizio espropri della Regione può partecipare alle sedute nelle quali vengono trattati affari d'interesse regionale, mentre è membro di diritto, in qualità di esperto e con voto consultivo, il responsabile del servizio espropri della Provincia.

 

     Art. 2.

     1. In caso di rifiuto dell'indennità provvisoria, la commissione determina l'indennità definitiva, sulla base delle norme vigenti al momento della perizia, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

     Art. 3.

     1. Qualora la commissione non provvede a comunicare all'espropriante la perizia entro il termine indicato nell'articolo precedente, s'intende confermata l'indennità provvisoria, che, in tal modo, diviene definitiva.

     2. L'espropriante rende noto che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva mediante avviso da notificare ai proprietari, nella forma degli atti processuali civili, e da pubblicare sul Foglio Annunzi Legali della Provincia ed all'Albo Pretorio del Comune ove sono situati i beni da espropriare.

     3. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali, ovvero dalla piena conoscenza che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva, i proprietari e l'espropriante possono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 4.

     1. Gli articoli che precedono, nonché il successivo articolo 16, si applicano soltanto per la determinazione delle indennità attinenti a procedimenti di competenza di organi regionali o di enti delegati.

 

     Art. 5.

     1. Gli esperti nominati dal Consiglio regionale durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio, salvo la proroga fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.

 

     Art. 6.

     1. Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.

     2. A tal fine il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente al predetto Assessore la relativa segnalazione.

     3. Analoga segnalazione, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, dovrà essere inviata dal Presidente della commissione al Presidente dell'I.A.C.P. ed agli ingegneri capi dell'U.T.E. e del Genio Civile, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.

 

     Art. 7.

     1. Quando uno dei componenti cessa per qualsiasi motivo a far parte della commissione, si provvede a sostituirlo nelle forme proprie della sua nomina.

     2. Le dimissioni vengono presentate al Presidente della commissione che prende atto nella prima seduta e ne dà immediata comunicazione all'organo competente a provvedere alla sostituzione.

 

     Art. 8.

     1. La commissione stabilisce periodicamente il calendario dei lavori, in relazione agli affari pendenti, e lo invia all'Assessore regionale ai lavori Pubblici.

 

     Art. 9.

     1. Il Presidente convoca la commissione con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima della seduta con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.

     2. Tale avviso, coll'allegato ordine del giorno, dovrà essere inviato anche all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici.

 

     Art. 10.

     1. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     2. Per le deliberazioni relative alla determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre, rispettivamente, anche la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

 

     Art. 11.

     1. Il segretario redige i verbali delle sedute, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei presenti.

     2. Egli cura, inoltre, gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle deliberazioni della commissione all'espropriante.

 

     Art. 12. [1]

     1. A decorrere dal 1° giugno 2001 al Presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta una indennità per ogni giornata di seduta pari a Euro 100,00.

 

     Art. 13.

     1. Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in Comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, spetta un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

     2. Per i componenti dipendenti regionali il trattamento economico è quello del livello cui sono inquadrati.

     3. Ai componenti di cui ai commi precedenti spetta anche il rimborso delle spese di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, escluso l'aereo, dal Comune di residenza a quello ove ha sede la commissione.

     4. In casi eccezionali, previa autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale si può consentire l'uso del mezzo proprio senza responsabilità della Regione.

     5. In tal caso verrà corrisposta un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio.

 

     Art. 14.

     1. Ai componenti della commissione che, per ragioni del loro ufficio, si rechino in località distante almeno dieci chilometri dalla località di residenza, spetta il trattamento di trasferta nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente, con riferimento al Comune di residenza.

     2. La missione deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale ed il giorno e l'ora d'inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

 

     Art. 15.

     1. Alla liquidazione delle competenze economiche del Presidente, dei componenti della commissione e del segretario provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze e di un prospetto delle trasferte per ciascun componente con allegati i documenti giustificativi.

     2. I prospetti sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, che li trasmette all'Assessorato ai Lavori Pubblici.

 

     Art. 16.

     1. Per gli affari già trasmessi alle Commissioni provinciali, il termine di cui all'articolo 2 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 17.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al Capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione.

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 aprile 2002, n. 20.