Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 02/05/1985 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985. n. 47 che possono, per il capo IV della stessa legge, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o [...] |
Art. 2. Gli oneri di urbanizzazione determinati, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui [...] |
Art. 3. I contributi così come individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [...] |
Art. 4. Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente articolo 1 è subordinata al versamento al Comune di [...] |
Art. 5. Il versamento al Comune dei contributi di cui alla presente legge verrà effettuato con le modalità previste per quello dell'art. 3 della legge 10/1977, dalle deliberazioni comunali di [...] |
Art. 6. In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, della legge con la quale si disciplinano i criteri per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzati al recupero degli [...] |
Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.1.18 - L.R. 2 maggio 1985, n. 25. [1]
Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria.
(B.U. n. 36 del 7 maggio 1985).
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 della
Gli oneri di urbanizzazione determinati, ai sensi dell'art. 5 della
a) con la riduzione del 50 per cento allorquando l'opera oggetto della sanatoria riguardi la prima abitazione del richiedente che non superi la superficie complessiva di 400 mq. o sia destinata ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure ad opere religiose o al servizio di culto.
b) con la riduzione del 30 per cento per tutte le altre opere oggetto della sanatoria.
I contributi così come individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della
Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente articolo 1 è subordinata al versamento al Comune di un contributo pari al 30 per cento di quello previsto per le opere d'urbanizzazione di cui all'art. 5 della
Il versamento al Comune dei contributi di cui alla presente legge verrà effettuato con le modalità previste per quello dell'art. 3 della
In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, della legge con la quale si disciplinano i criteri per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti del proprio strumento urbanistico generale nel rispetto dei principi di cui al 1- comma dell'art. 29 della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 25 della