§ 5.1.18 - L.R. 2 maggio 1985, n. 25.
Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/05/1985
Numero:25


Sommario
Art. 1.      I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985. n. 47 che possono, per il capo IV della stessa legge, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o [...]
Art. 2.      Gli oneri di urbanizzazione determinati, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui [...]
Art. 3.      I contributi così come individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [...]
Art. 4.      Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente articolo 1 è subordinata al versamento al Comune di [...]
Art. 5.      Il versamento al Comune dei contributi di cui alla presente legge verrà effettuato con le modalità previste per quello dell'art. 3 della legge 10/1977, dalle deliberazioni comunali di [...]
Art. 6.      In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, della legge con la quale si disciplinano i criteri per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzati al recupero degli [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.18 - L.R. 2 maggio 1985, n. 25. [1]

Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria.

(B.U. n. 36 del 7 maggio 1985).

 

Art. 1.

     I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985. n. 47 che possono, per il capo IV della stessa legge, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o di altre opere abusivamente eseguite ed ultimate alla data del 1° ottobre  1983 sono tenuti a corrispondere al Comune, ai fini del rilascio della concessione stessa per effetto dell'art. 37 della citata legge, 28 febbraio 1985, n. 47. i contributi previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ove dovuti con le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Gli oneri di urbanizzazione determinati, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'art. 6 della stessa legge 10/1977, determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del 20 luglio 1977, sono così applicati:

     a) con la riduzione del 50 per cento allorquando l'opera oggetto della sanatoria riguardi la prima abitazione del richiedente che non superi la superficie complessiva di 400 mq. o sia destinata ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure ad opere religiose o al servizio di culto.

     b) con la riduzione del 30 per cento per tutte le altre opere oggetto della sanatoria.

 

     Art. 3.

     I contributi così come individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono corrisposti con la riduzione del 50 per cento.

 

     Art. 4.

     Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente articolo 1 è subordinata al versamento al Comune di un contributo pari al 30 per cento di quello previsto per le opere d'urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati.

 

     Art. 5.

     Il versamento al Comune dei contributi di cui alla presente legge verrà effettuato con le modalità previste per quello dell'art. 3 della legge 10/1977, dalle deliberazioni comunali di istituzione, dalle leggi regionali od in mancanza dal disposto dell'art. 11 della stessa legge 10/1977.

 

     Art. 6.

     In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, della legge con la quale si disciplinano i criteri per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti del proprio strumento urbanistico generale nel rispetto dei principi di cui al 1- comma dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del 2° comma di detto articolo.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.