Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 14/04/1983 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. In attuazione dell'articolo 4 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione Calabria avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) provvede a [...] |
Art. 2. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle [...] |
Art. 3. Le anagrafi di cui al precedente articolo 1, lettera c) e d) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, [...] |
Art. 4. La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di [...] |
Art. 5. La Regione Calabria provvede alla tenuta dell'anagrafe e ne cura l'aggiornamento. A tal fine provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di [...] |
Art. 6. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente articolo 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione Calabria o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli [...] |
Art. 7. Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente articolo 1 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti, in [...] |
Art. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi dell'art. 3, lettera l) della legge 5 agosto [...] |
§ 5.1.15 - L.R. 14 aprile 1983, n. 14.
Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica.
(B.U. n. 28 del 28 aprile 1983).
In attuazione dell'articolo 4 lettera f) della
a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a);
c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;
d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.
Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari degli alloggi [2].
Tali elementi conoscitivi sono finalizzati:
1) al controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;
2) alla verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
3) alla formazione di programmi di manutenzioni, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;
4) alla promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante le modalità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale.
Le anagrafi di cui al precedente articolo 1, lettera c) e d) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alle Regioni, ai Comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari, che delle agevolazioni concesse.
La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge [2].
La Giunta regionale provvederà a formulare istruzioni tecniche per stabilire strumenti e le modalità operative per la realizzazione dell'anagrafe stessa.
La Regione Calabria provvede alla tenuta dell'anagrafe e ne cura l'aggiornamento. A tal fine provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e la documentazione necessaria al perseguimento delle finalità della presente legge.
Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente articolo 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione Calabria o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato articolo 1 e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma, della presente legge [3].
Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente articolo 1 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi dell'art. 3, lettera l) della
[1] Comma così modificato dall'art. 39 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 39 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 39 della
[3] Comma così modificato dall'art. 39 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 39 della