Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 31/12/1979 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Programma pluriennale di attuazione). |
Art. 3. (Contenuto del programma pluriennale di attuazione). |
Art. 4. (Procedure). |
Art. 5. (Comuni esonerati). |
Art. 6. (Contributi per la formulazione dei programmi pluriennali di attuazione). |
Art. 7. (Interventi ammessi in assenza del programma pluriennale di attuazione). |
Art. 8. (Poteri sostitutivi). |
Art. 9. (Norme transitorie e di attuazione). |
Art. 10. (Utilizzazione delle aree espropriate a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10). |
Art. 11. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.1.8 - L.R. 31 dicembre 1979, n. 15. [1]
Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(B.U. n. 1 del 7 gennaio 1980).
Art. 1. (Finalità).
La Regione Calabria, in attesa dell'emanazione di una propria normativa organica in merito all'assetto del territorio ed alle procedure della pianificazione territoriale, adempie con le presenti disposizioni agli obblighi stabiliti dalla
Art. 2. (Programma pluriennale di attuazione).
Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali si attuano nei tempi e nei modi fissati dai programmi pluriennali di attuazione, la cui validità e riferita ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Art. 3. (Contenuto del programma pluriennale di attuazione).
Con il programma pluriennale di attuazione i comuni determinano quantitativamente ed identificano sul territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla collettività relative all'abitazione, alle attività produttive e ai servizi nell'arco di tempo considerato, valutando le disponibilità delle risorse pubbliche e private.
Il programma pluriennale di attuazione individua le aree e le zone nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni degli strumenti urbanistici generali, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e deve contenere la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, anche con riferimento al patrimonio edilizio esistente.
Il programma pluriennale è costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione nella quale siano dimostrati e determinati i fabbisogni ed illustrati i criteri assunti per il loro soddisfacimento nonché per la individuazione delle aree incluse nel programma, con particolare riferimento alle scelte operate nel settore dell'edilizia economica e popolare, e tenuto conto dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale;
b) planimetria dello strumento urbanistico generale in cui siano evidenziati:
- le aree nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale non sono state ancora attuate, distinte a secondo che si tratti di aree inedificate destinate a nuova edificazione o di aree edificate soggette ad interventi da realizzarsi con strumento urbanistico attuativo;
- le aree destinate ad infrastrutture di carattere urbanistico ed a opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora realizzate e delle quali si prevedono sostanziali modificazioni;
c) planimetria dello strumento urbanistico generale con la individuazione delle aree incluse nel programma pluriennale di attuazione con specificazione - per i comuni obbligati alla formazione del piano di zona di cui alla
d) elenco delle infrastrutture di carattere urbano e delle opere da urbanizzazione primaria e secondaria, che formano oggetto del programma pluriennale di attuazione con specificazione di massima delle caratteristiche tecniche progettuali e del costo di realizzazione, e con indicazione di quelle i cui progetti siano già definitivamente approvati;
e) relazione finanziaria in cui siano specificati i costi presumibili da affrontare da parte del comune e le relative fonti di finanziamento pubbliche e private.
Art. 4. (Procedure).
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di strumenti urbanistici generali, adottano i programmi pluriennali di attuazione.
Il programma è approvato con delibera del Consiglio comunale. Tale delibera deve dare atto della conformità del programma allo strumento urbanistico vigente.
Ad avvenuta esecutività del provvedimento, lo stesso unitamente a tutti gli atti, è depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e chiunque può prendere visione. Dell'avvenuto deposito data notizia mediante avviso all'albo pretorio e con manifesti pubblici.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.
Entro i trenta giorni successivi il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente sulle osservazioni pervenute apportando eventuali modifiche su distinti elaborati grafici.
Il programma esecutivo in copia conforme viene trasmesso alla Regione, assessorato all'urbanistica entro dieci giorni.
Art. 5. (Comuni esonerati).
I comuni compresi nell'elenco allegato alla presente legge sono esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.
Art. 6. (Contributi per la formulazione dei programmi pluriennali di attuazione).
I contributi per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dalla
Art. 7. (Interventi ammessi in assenza del programma pluriennale di attuazione).
Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione, i comuni possono rilasciare la concessione solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e per le quali esiste l'impegno da parte del concessionario a realizzarle, semprecché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le norme di cui all'art. 4 della
Per l'edilizia residenziale pubblica e sempre che lo strumento urbanistico generale sia adottato, i comuni potranno avvalersi del disposto dell'art. 51 della
In rispetto delle norme sopra indicate, le concessioni possono essere altresì rilasciate per le opere di cui all'art. 9 della
Art. 8. (Poteri sostitutivi).
I poteri sostitutivi della Regione si applicano nei casi e forme seguenti:
a) mancata adozione del programma pluriennale di attuazione.
Nel caso in cui il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 4 della presente legge alla adozione del programma pluriennale di attuazione, il Presidente della Giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro il termine massimo di 180 giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta il quale entro novanta giorni dovrà provvedere alla predisposizione ed alla conseguente adozione del programma pluriennale;
b) mancata determinazione sulla domanda di concessione.
Il comune deve rilasciare, a richiesta degli interessati, ricevuta della domanda di concessione edilizia, nonché degli eventuali documenti successivamente richiesti con l'attestazione della data di presentazione.
Nei casi in cui trascorrono sessanta giorni senza che il sindaco abbia comunicato all'interessato le proprie determinazioni in merito, il richiedente, qualora non proponga ricorso giurisdizionale, può presentare alla Regione domanda di intervento sostitutivo, secondo le modalità che seguono:
- la domanda di intervento sostitutivo va inviata al Presidente della Giunta regionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da consegnarsi all'ufficio postale entro e non oltre sessanta giorni dalla data entro la quale il sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni, per come previsto dall'art. 31 della
Alla domanda di cui sopra va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione. Copia dell'istanza dell'intervento sostitutivo va contemporaneamente inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al sindaco.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito il competente assessorato, invita il sindaco entro trenta giorni dalla data della istanza, a pronunciarsi entro i trenta giorni successivi, dandone comunicazione all'assessorato all'urbanistica.
Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, nomina entro trenta giorni, tra i funzionari regionali esperti nella materia, un commissario il quale deve pronunciarsi sentita la commissione edilizia comunale, sulla richiesta di concessione entro sessanta giorni dalla data di nomina.
Dell'avvenuta nomina del commissario, a cura del competente assessorato regionale, è data immediata comunicazione al sindaco ed al richiedente.
Il sindaco, dal momento in cui viene nominato il commissario non può più pronunciarsi in ordine alla richiesta di concessione.
Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono conferiti tutti i poteri spettanti al sindaco in materia, ivi compresa la facoltà di utilizzare, per la istruzione della pratica, tutti i competenti uffici comunali.
Art. 9. (Norme transitorie e di attuazione).
Per i casi di mancato rilascio della concessione di cui all'art. 4 della
Art. 10. (Utilizzazione delle aree espropriate a norma dell'art. 13 della
Entro il termine stabilito dal programma pluriennale di attuazione, gli aventi titolo. singolarmente o riuniti in «consorzi» che non abbiano presentato istanze di concessione, corredate degli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme, sono soggetti ad esproprio da parte del comune, sulla base delle disposizioni della
Le aree così espropriate conservano la destinazione di uso previsto negli strumenti urbanistici.
Il comune provvede ad urbanizzarle, a destinarle ad edilizia convenzionata di cui agli articoli 8 e 9 della
La concessione è regolata da una convenzione tra comune e assegnatario che deve contenere l'obbligo di costruzione entro il termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.
La concessione del diritto di superficie, può essere rinnovata per un periodo non superiore a quello previsto dall'atto originario.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elenco dei comuni non obbligati alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione
PROVINCIA DI CATANZARO |
1) Amaroni 2.282 |
2) Amato 1.088 |
3) Andali 1.491 |
4) Arena 2.707 |
5) Argusto 741 |
6) Brognaturo 821 |
7) Capistrano 1.635 |
8) Carfizzi 1.379 |
9) Cenadi 1.088 |
10) Centrache 984 |
11) Cerenzia 1.279 |
12) Cerva 1.310 |
13) Cicala 1.267 |
14) Conflenti 3.016 |
15) Cortale 3.115 |
16) Dasà 1.909 |
17) Dinami 4.012 |
18) Fabrizia 3.676 |
19) Feroleto Antico 2.329 |
20) Filandari 1.911 |
21) Filogaso 1.100 |
22) Fossato Serralta 776 |
23) Francica 1.906 |
24) Gagliano 1.006 |
25) Gasperina 3.191 |
26) Gerocarne 3.005 |
27) Ionadi 1.484 |
28) Jacurso 1.257 |
29) Limbadi 3.580 |
30) Marcedusa 1.054 |
31) Marcellinara 1.274 |
32) Martirano 1.392 |
33) Martirano Lombardo 1.987 |
34) Miglierina 1.316 |
35) Motta Santa Lucia 1.175 |
36) Olivadi 973 |
37) Palermiti 1.707 |
38) Petrizzi 1.804 |
39) Petronà 3.147 |
40) Pianopoli 1.816 |
41) Pizzoni 2.411 |
42) Polia 2.046 |
43) Roccabernarda 3.114 |
44) San Floro 1.032 |
45) Sellia 988 |
46) Settingiano 1.661 |
47) Simbario 1.573 |
48) Sorbo San Basile 1.262 |
49) Sorianello 1.808 |
50) Spadola 799 |
51) Umbriatico 1.778 |
52) Vallelonga 1.098 |
53) Vazzano 1.529 |
54) Zaccanopoli 1.087 |
|
PROVINCIA DI COSENZA |
1) Acquaformosa 1.563 |
2) Aiello Calabro 3.271 |
3) Aieta 1.341 |
4) Albidona 2.180 |
5) Alessandria del Carretto 1.380 |
6) Altilia 818 |
7) Belsito 935 |
8) Bianchi 1.998 |
9) Bocchigliero 3.815 |
10) Buonvicino 3.194 |
11) Caloveto 1.840 |
12) Campana 3.335 |
13) Canna 1.443 |
14) Carpanzano 813 |
15) Castroregio 1.093 |
16) Cerchiara di Calabria 3.729 |
17) Cervicati 1.106 |
18) Cerzeto 1.944 |
19) Civita 1.625 |
20) Cleto 1.674 |
21) Colosimi 1.703 |
22) Cropolati 1.065 |
23) Domanico 1.087 |
24) Grimaldi 2.141 |
25) Lago 4.120 |
26) Laino Borgo 2.951 |
27) Laino Castello 1.416 |
28) Lappano 917 |
29) Maierà 1.611 |
30) Malito 1.032 |
31) Malvito 2.422 |
32) Marzi 900 |
33) Mottafollone 1.752 |
34) Nocara 907 |
35) Oriolo 3.815 |
36) Orsomarso 2.225 |
37) Paludi 1.738 |
38) Panettieri 431 |
39) Papasidero 1.638 |
40) Paterno Calabro 1.555 |
41) Pedivigliano 681 |
42) Pietrafitta 1.474 |
43) Plataci 1.564 |
44) Rota Greca 1.333 |
45) San Basile 1.709 |
46) San Benedetto Ullano 1.603 |
47) San Cosmo Albanese 1.037 |
48) San Donato di Ninea 2.822 |
49) San Fili 2.360 |
50) San Giorgio Albanese 1.913 |
51) San Lorenzo Del Vallo 2.808 |
52) San Martino di Finita 1.581 |
53) San Pietro in Amantea 873 |
54) Santa Caterina Albanese 1.889 |
55) Santa Domenica Talao 1.413 |
56) Sant'Agata di Esaro 2.531 |
57) Santa Sofia d'Epiro 2.835 |
58) San Vincenzo La Costa 1.789 |
59) Saracena 3.823 |
60) Scala Coeli 2.147 |
61) Scigliano 2.349 |
62) Serra d'Aiello 815 |
63) Serra Pedace 1.249 |
64) Tarsia 3.090 |
65) Terravecchia 1.504 |
66) Vaccarizzo Albanese 1.684 |
67) Zumpano 1.197 |
|
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA |
1) Agnana Calabra 980 |
2) Anoia 3.015 |
3) Antonimina 1.658 |
4) Bagaladi 2.034 |
5) Benestare 2.287 |
6) Bivongi 2.509 |
7) Bova 1.302 |
8) Calanna 1.974 |
9) Canolo 1.487 |
10) Caraffa del Bianco 1.005 |
11) Cardeto 3.388 |
12) Careri 2.707 |
13) Casignana 1.197 |
14) Ciminà 1.310 |
15) Cosoleto 1.705 |
16) Fiumara 1.763 |
17) Galatro 3.040 |
18) Giffone 3.112 |
19) Grotteria 5.706 |
20) Laganadi 921 |
21) Maropati 2.126 |
22) Martone 1.172 |
23) Melicuccà 1.922 |
24) Melicucco 3.784 |
25) Molochio 3.337 |
26) Pazzano 1.431 |
27) Platì 4.071 |
28) Roccaforte del Greco 1.393 |
29) Roghudi 1.628 |
30) Samo 1.216 |
31) San Giovanni di Gerace 946 |
32) San Luca 4.234 |
33) San Pietro di Caridà 2.322 |
34) San Procopio 876 |
35) San Roberto 2.455 |
36) Santa Cristina d'Aspromonte 1.619 |
37) Sant'Agata del Bianco 908 |
38) Sant'Alessio in Aspromonte 763 |
39) Sant'Eufemia d'Aspromonte 5.081 |
40) Scido 1.585 |
41) Serrata 1.314 |
42) Staiti 831 |
43) Stignano 1.681 |
44) Terranova Sappo Minulio 747 |
45) Varapodio 3.040 |
[1] Abrogata dall'art. 25 della