§ 5.1.7 - L.R. 10 settembre 1978, n. 16.
Norme transitorie integrative dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9, recante norme per l'esecuzione delle opere di edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:10/09/1978
Numero:16


Sommario
Art. unico.      La redazione e l'approvazione, da parte degli enti obbligati, dei progetti delle opere di edilizia scolastica previste nel primo programma regionale di intervento approvato ai sensi della legge [...]


§ 5.1.7 - L.R. 10 settembre 1978, n. 16. [1]

Norme transitorie integrative dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9, recante norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(B.U. n. 29 del 18 settembre 1978).

 

Art. unico.

     La redazione e l'approvazione, da parte degli enti obbligati, dei progetti delle opere di edilizia scolastica previste nel primo programma regionale di intervento approvato ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, potranno avvenire entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1978.

     I finanziamenti non utilizzati con le modalità di cui al comma precedente potranno essere impiegati per far fronte a maggiori spese di altri interventi del settore.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.