Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 30/08/1973 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'approvazione del piano urbanistico regionale, che dovrà fra l'altro prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone di cui alla presente legge, è vietato, a decorrere dalla [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica nazionale. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.1.1 - L.R. 30 agosto 1973, n. 14. [1]
Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale.
(B.U. n. 28 del 30 agosto 1973).
Fino all'approvazione del piano urbanistico regionale, che dovrà fra l'altro prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone di cui alla presente legge, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per non oltre il 31 dicembre 1984 [2] eseguire, nel territorio dei Comuni non provvisti di piano regolatore generale, costruzioni all'interno del demanio marittimo e entro una zona di 150 metri dal demanio medesimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.
[Il divieto di cui al 1° comma dell'art. 1 della
Sempre in corrispondenza della zonizzazione e normativa dei programmi di fabbricazione vigenti sono ammesse deroghe limitatamente ai casi di impianti pubblici o di interesse pubblico.
L'interesse generale sulle richieste di deroga, deve essere preventivamente individuato dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, la successiva concessione, a norma della
Le licenze di costruzione relative alle opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni siano state legittimamente iniziate anteriormente al 31 agosto 1973 e vengono completate in ogni loro parte entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Le costruzioni si intendono completate ad ultimazione di tutte le opere idonee ad assicurare l'abitabilità o la agibilità.
Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica nazionale.
Al fine di assicurare in concreto ai Comuni l'esercizio del potere di demolizione nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti, la Regione anticipa ai Comuni interessati, ed a richiesta dei medesimi, l'importo delle spese necessarie e fornisce i mezzi ed il personale tecnico esecutivo.
Sulla domanda di cui al comma precedente provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Sezione urbanistica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Termine ulteriormente prorogato con art. 1
[3] Commi così modificati con art. 2
[4] Articolo così sostituito con art. 4