§ 4.8.30 - L.R. 14 marzo 2003, n. 4.
Contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l’accesso al mare di persone con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:14/03/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strutture mobili.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Conferenza dei Servizi.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Piano regionale di riparto.
Art. 7.  Misura del finanziamento ed erogazione del contributo.
Art. 8.  Termini di inizio e completamento lavori.
Art. 9.  Prescrizioni.
Art. 10.  Utilizzazione somme disponibili.
Art. 11.  Oneri finanziari.


§ 4.8.30 - L.R. 14 marzo 2003, n. 4.

Contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l’accesso al mare di persone con problemi motori.

(B.U. 20 marzo 2003, n. 5 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di strutture mobili o fisse e della relativa segnaletica di riferimento, per agevolare l’accesso al mare, sulle spiagge libere, di persone con problemi motori. Per conseguire tali finalità la Regione Calabria concede contributi in conto capitale ai Comuni costieri.

 

     Art. 2. Strutture mobili.

     1. Ai fini della presente legge si intendono per «strutture mobili» gli impianti movibili di qualsiasi materiale facilmente identificabili come proprietà comunale, che agevolano la mobilità sulle spiagge libere di persone con problemi motori.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. Per interventi finalizzati al conseguimento delle finalità di cui all’art. 1 si intendono:

     a) la realizzazione di strutture mobili o fisse e dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del raggiungimento della battigia e dei servizi balneari pubblici, di persone con problemi motori;

     b) l’allestimento e la messa in opera di segnaletica di riferimento.

 

     Art. 4. Conferenza dei Servizi.

     1. Al fine di acquisire tutti i consensi di legge necessari per la realizzazione degli interventi, le Amministrazioni comunali possono convocare apposita Conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. Procedure.

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, i Comuni costieri possono presentare richiesta di finanziamento, su apposito modello predisposto dal Dipartimento trasporti.

     2. Alla richiesta devono essere allegati:

     a) il progetto esecutivo approvato;

     b) il quadro economico della spesa;

     c) dichiarazione resa dall’Ente richiedente con cui si assume l’onere di almeno il 25% della spesa complessiva prevista nel piano economico;

     d) l’indicazione del responsabile del procedimento.

     3. Ogni Comune costiero, in base all’estensione del territorio e alle presenze turistiche, può prevedere strutture mobili fino ad un massimo di tre.

 

     Art. 6. Piano regionale di riparto.

     1. Entro i sessanta giorni successivi a quelli di cui al primo comma dell’articolo 5 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell’Assessore ai Trasporti, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il «Piano Regionale di riparto per la realizzazione di strutture mobili per l’accesso al mare di persone con problemi motori» sulla base dei progetti presentati dai Comuni costieri della Regione Calabria.

 

     Art. 7. Misura del finanziamento ed erogazione del contributo.

     1. La misura del finanziamento, per ogni progetto presentato, non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00.

     2. L’erogazione del finanziamento dei progetti inclusi nel Piano di riparto avverrà in unica soluzione con decreto dirigenziale.

 

     Art. 8. Termini di inizio e completamento lavori.

     1. I lavori dei progetti ammessi devono essere iniziati entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto finanziamento.

     2. Tale termine può essere prorogato, per comprovati impedimenti, una sola volta con decreto dirigenziale per un massimo di giorni 60.

     3. Con decreto dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio qualora i lavori non siano stati iniziati nei tempi previsti.

 

     Art. 9. Prescrizioni.

     1. Gli Enti attuatori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità d’ordine tecnico ed amministrativo e sono tenuti al vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

     2. Gli Enti attuatori sono tenuti a presentare all’Assessorato ai Trasporti, Servizio Amministrativo, il rendiconto finale dei lavori e d’ogni opera eseguita e la relativa documentazione di spesa.

 

     Art. 10. Utilizzazione somme disponibili.

     1. Gli Enti, nel rispetto della normativa vigente, previa comunicazione all’Assessore ai Trasporti, possono utilizzare le somme risultanti da economie, comunque conseguite, per l’esecuzione di opere migliorative e complementari della opera principale.

 

     Art. 11. Oneri finanziari.

     1. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato per l’esercizio finanziario 2003 in Euro 100.000,00, si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2003.

     2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri relativi è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale e della legge finanziaria che l’accompagna.