§ 4.8.1 - L.R. 31 agosto 1973, n. 15.
Incentivazioni nel settore turistico-alberghiero.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:31/08/1973
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di incentivare la costruzione di nuovi impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri ed il miglioramento di quelli esistenti, la Regione può concedere, nei limiti della spesa [...]
Art. 2.      I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono determinati:
Art. 3. 
Art. 4.      Le domande di contributo, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, devono essere presentate all'Ente Provinciale per il Turismo nella cui circoscrizione è prevista la realizzazione [...]
Art. 5.      I contributi sono concessi sulla base del piano di ripartizione previsto dal successivo art. 9 e con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 6.      L'erogazione dei contributi previsti dal precedente art. 2 è condizionata:
Art. 7.      Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di 15 anni a partire dalla data del decreto [...]
Art. 8.      La concessione del contributo può essere revocata:
Art. 9.      Le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 10.      Per l'esercizio 1973 le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate, a norma dell'art. 4, entro 60 giorni dall'entrata in [...]
Art. 11.      Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il quinquennio 1973-1977, la spesa complessiva di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi), in ragione di un miliardo [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.1 - L.R. 31 agosto 1973, n. 15. [1]

Incentivazioni nel settore turistico-alberghiero.

(B.U. n. 30 del 5 settembre 1973).

 

Art. 1.

     Allo scopo di incentivare la costruzione di nuovi impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri ed il miglioramento di quelli esistenti, la Regione può concedere, nei limiti della spesa complessiva indicata dal successivo art. 11 e con le modalità previste dalla presente legge, contributi in conto capitale ad Enti pubblici, organizzazioni del turismo sociale e dei lavoratori ed a privati operatori.

 

     Art. 2.

     I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono determinati:

     a) nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di:

     - alberghi, anche del tipo villaggio, esclusi quelli di prima categoria e di lusso;

     - pensioni di 2ª e 3ª categoria;

     - locande;

     - aziende della ristorazione;

     b) nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di:

     - villaggi turistici per lavoratori e studenti;

     - campeggi;

     - case per ferie;

     - rifugi montani;

     - ostelli per la gioventù;

     c) nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento negli esercizi di cui alla lettera a);

     d) nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento negli esercizi di cui alla precedente lett. b);

     e) nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile per l'adattamento e l'arredamento di immobili rustici ad esercizi ricettivi non superiori alla 3ª categoria, completi di locali di ristoro per la consumazione e la vendita di prodotti dell'agricoltura calabrese, sempre che gli immobili siano ubicati nella stessa area di produzione agricola tradizionale ed il loro adattamento si dimostri determinante per la produttività di progetti agroturistici.

     La misura massima dei contributi di cui alle lettere b) e d) del comma precedente è elevata rispettivamente al 40% ed al 35% quando le opere sono eseguite dai comuni e loro consorzi, comunità montane, enti pubblici e organizzazioni del turismo sociale e dei lavoratori che operano, senza scopo di lucro, a fini sociali.

 

     Art. 3. [2]

     Per la parte non coperta dai contributi previsti dalla presente legge gli interessati potranno avvalersi dei benefici previsti dalle leggi statali in materia.

 

     Art. 4.

     Le domande di contributo, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, devono essere presentate all'Ente Provinciale per il Turismo nella cui circoscrizione è prevista la realizzazione dell'opera o dell'iniziativa.

     Le domande devono essere corredate dai seguenti elaborati:

     a) progetto o programma di massima dell'opera o della iniziativa;

     b) preventivo sommario di spesa;

     c) redazione tecnico-illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell'opera o dell'iniziativa in relazione alla finalità della presente legge;

     d) piano economico finanziario;

     e) parere dell'amministrazione comunale nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera o della iniziativa in riferimento agli interessi generali ed alla conformità agli strumenti urbanistici.

     Nel caso di contributo per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento le domande devono essere corredate dall'elencazione della qualità e quantità degli arredi, da preventivi di spesa con i prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce e dalla planimetria interna degli ambienti da cui risulti la sistemazione dei singoli arredi.

     Sulle domande di contributo gli Enti Provinciali per il Turismo esprimeranno, entro 15 giorni dalla loro presentazione, il proprio motivato parere, provvedendo altresì a determinare le classifiche provvisorie quando si tratti di nuovi esercizi ricettivi.

 

     Art. 5.

     I contributi sono concessi sulla base del piano di ripartizione previsto dal successivo art. 9 e con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce la spesa riconosciuta ammissibile, la percentuale del contributo, tenuto anche conto del valore dei fabbricati esistenti o del suolo sul quale verranno realizzati nonché le modalità di erogazione, e fissa il termine entro il quale dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza dal diritto al contributo, la seguente documentazione:

     a) piano di finanziamento;

     b) progetto esecutivo e computo metrico dell'opera, se necessari;

     c) atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata e per l'esecuzione dell'opera stessa;

     d) ogni altro atto che sia richiesto, caso per caso, per completare la documentazione.

 

     Art. 6.

     L'erogazione dei contributi previsti dal precedente art. 2 è condizionata:

     1) relativamente a quelli di cui alle lett. a), b) e per l'adattamento degli immobili rustici (lett. e):

     a) al completamento dell'opera, per cui il contributo è richiesto, entro anni due dalla data del decreto di concessione;

     b) all'esito favorevole del collaudo dell'opera ultimata;

     c) all'accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione;

     2) relativamente a quelli di cui alle lett. c), d) e per l'arredamento degli immobili rustici (lett. e) all'accertamento, attraverso regolare verbale di constatazione, dell'avvenuto acquisto che dovrà risultare dalle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici entro due anni dalla data del decreto di concessione.

     L'erogazione dei contributi avviene in quattro stati di avanzamento nel limite massimo dell'80% dell'importo delle opere eseguite e contabilizzate [3].

 

     Art. 7.

     Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di 15 anni a partire dalla data del decreto stesso.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

     Le disposizioni del 1° e del 2° comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

     Allorché beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano Enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, e sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione del contributo.

     Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10% per ogni anno di destinazione effettiva dell'uso per cui il contributo è stato concesso.

 

     Art. 8.

     La concessione del contributo può essere revocata:

     a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;

     b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione i della spesa;

     c) quando, prima che siano trascorsi quindici anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengano ad esso apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     A tal fine la Giunta regionale può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

     La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e l'Amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate.

 

     Art. 9.

     Le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

     Nella concessione dei contributi hanno la priorità i soggetti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 2 nella percentuale massima del 50% della somma annualmente disponibile a norma del successivo art. 11.

     Il piano di ripartizione è presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno al Consiglio che lo approva con procedura di urgenza entro il 30 maggio.

 

     Art. 10.

     Per l'esercizio 1973 le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate, a norma dell'art. 4, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alla concessione dei contributi possono essere ammessi altresì, per l'esercizio 1973:

     a) opere anche se iniziate o portate a termine, per le quali sia stata presentata domanda all'Ente regione prima dell'entrata in vigore della presente legge;

     b) opere anche se iniziate o portate a termine, per le quali sia stata presentata domanda al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, dal 1° gennaio 1972 alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     Per l'esercizio 1973 non si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente e la Giunta, in luogo del piano di ripartizione, presenta al Consiglio, in uno al piano di ripartizione per l'esercizio 1974, una relazione illustrativa degli interventi operati.

 

     Art. 11.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il quinquennio 1973-1977, la spesa complessiva di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi), in ragione di un miliardo all'anno.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1973 e per la somma di 1 miliardo di lire con imputazione a carico del capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 e per i successivi esercizi del quinquennio, in ragione di un miliardo di lire all'anno con la quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.

     Le somme stanziate, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono, e le somme che si rendessero disponibili per effetto di revoca di rinuncia dei contributi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 5 aprile 2008, n. 8.

[2] Articolo così sostituito con L.R. 12 marzo 1976, n. 6.

[3] Comma così sostituito con L.R. 12 marzo 1976, n. 6.