Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 lavoro e formazione professionale |
Data: | 23/02/2004 |
Numero: | 4 |
§ 4.7.25 - L.R. 23 febbraio 2004, n. 4.
Modifiche alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: “Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità”.
(B.U. 26 febbraio 2004, n. 3 - S.S. n. 6).
Art. 1.
L’art. 9 della
“1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al comma 3 del medesimo art. 4 nonché i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”.