§ 4.7.25 - L.R. 23 febbraio 2004, n. 4.
Modifiche alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: “Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:23/02/2004
Numero:4

§ 4.7.25 - L.R. 23 febbraio 2004, n. 4.

Modifiche alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: “Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità”.

(B.U. 26 febbraio 2004, n. 3 - S.S. n. 6).

 

Art. 1.

     L’art. 9 della Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al comma 3 del medesimo art. 4 nonché i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”.