§ 4.7.2 - L.R. 9 maggio 1983, n. 17.
Norme per l'utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con legge regionale 24 maggio 1980, n. 13.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:09/05/1983
Numero:17


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite dalla legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, che viene integrata e [...]
Art. 2.      Le graduatorie uniche regionali sono ad esaurimento.
Art. 3.      La Giunta regionale, sulla base della documentazione pervenuta alla Presidenza della Giunta stessa entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, sentite le proposte della Commissione unica [...]
Art. 4.      Ferma restando la riserva di posti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, alle graduatorie uniche regionali, fino al loro esaurimento, hanno facoltà [...]
Art. 5.      Fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 3 del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adottate, dagli enti di [...]
Art. 6.      Il 50 per cento dei posti di cui al 1° comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, va calcolato in ogni caso sul numero globale dei posti disponibili.
Art. 7.  Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione in ruolo di nuovo personale presso enti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio [...]
Art. 8.      Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, sono tenuti a comunicare alla Presidenza [...]
Art. 9.      Fermi restando gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6, gli enti di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, determinano, all'interno dei posti vacanti nei [...]
Art. 10.      La commissione unica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, provvede ogni sei mesi ad assegnare, per l'immissione in ruolo, agli enti che abbiano dichiarato [...]
Art. 11.      La Regione Calabria, alla data del 30 giugno e del 30 dicembre di ogni anno, in apposita edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale, pubblica l'elenco dei posti dichiarati disponibili, [...]
Art. 12.      Con deliberazione della Giunta regionale, sono dichiarati decaduti dalle graduatorie uniche regionali, con conseguente rescissione del contratto a tempo indeterminato, i giovani che, assegnati [...]
Art. 13.      Le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12 si applicano anche agli impiegati di ruolo iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge [...]
Art. 14.      Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione Calabria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stesse, provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]
Art. 15.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.7.2 - L.R. 9 maggio 1983, n. 17. [1]

Norme per l'utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con legge regionale 24 maggio 1980, n. 13.

(B.U. n. 36 del 16 maggio 1983).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite dalla legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, che viene integrata e modificata dai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     Le graduatorie uniche regionali sono ad esaurimento.

     Le norme per l'ammissione nei ruoli degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, dei giovani e degli impiegati di ruolo iscritti nelle suddette graduatorie restano in vigore fino al completo esaurimento delle graduatorie stesse.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale, sulla base della documentazione pervenuta alla Presidenza della Giunta stessa entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, sentite le proposte della Commissione unica regionale costituita a norma dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, provvede ad aggiornare le graduatorie entro e non oltre il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, cancellando i nominativi dei giovani già immessi in ruolo e degli impiegati che abbiano già conseguito il livello funzionale- retributivo immediatamente superiore, nonché coloro che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni, decadenza od altra causa prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

 

     Art. 4.

     Ferma restando la riserva di posti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, alle graduatorie uniche regionali, fino al loro esaurimento, hanno facoltà di attingere, sempre nella misura del 50 per cento dei posti disponibili nei rispettivi ruoli, le aziende municipalizzate, provincializzate e consorziali, nonché i consorzi di aree e nuclei industriali ed i consorzi di bonifica.

 

     Art. 5.

     Fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 3 del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adottate, dagli enti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, deliberazioni per la copertura, a mezzo di pubblico concorso, dei posti disponibili al 29 maggio 1980, le delibere stesse, anche se rese esecutive, ma purché non sia stato pubblicato il relativo bando, dovranno essere uniformate a quanto disposto dal citato primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13.

 

     Art. 6.

     Il 50 per cento dei posti di cui al 1° comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, va calcolato in ogni caso sul numero globale dei posti disponibili.

     Se all'interno di ciascun livello o di alcuni di essi, il numero dei posti disponibili è superiore ad uno, il 50 per cento deve essere calcolato anche per ciascun livello.

     Qualora in tutti o in alcuni livelli i posti disponibili siano unici e, comunque, ai fini del rispetto della riserva complessiva di posti stabilita dal precedente primo comma, fermo restando il disposto di cui al secondo comma, spetta al competente organo dell'ente interessato indicare i posti da riservare agli iscritti alle graduatorie uniche regionali.

     Nel caso sia disponibile un solo posto, l'ente, nel rispetto della normativa di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 19 ha facoltà di coprirlo attingendo alle graduatorie o mettendolo a concorso. Ove si avvalga della facoltà di coprire detto posto mediante concorso, per il posto, anche unico, che si renda vacante successivamente l'ente dovrà attingere alle predette graduatorie.

     Qualora i posti disponibili siano in numero dispari, l'ente ha facoltà di calcolare la quota riservata mediante arrotondamento all'unità per eccesso.

 

     Art. 7. Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione in ruolo di nuovo personale presso enti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, modificato ed integrato dalla presente legge, non diviene esecutivo se nel provvedimento stesso non sia esplicitamente dichiarato che il medesimo è stato emanato tenendo conto della riserva in favore degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali e che tale riserva è stata già notificata con lettera raccomandata alla Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Giunta regionale il prospetto dei posti disponibili alle date del 29 maggio 1980 e del 31 dicembre 1982, nei propri ruoli organici, redatti sui moduli forniti dalla Regione.

 

     Art. 9.

     Fermi restando gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6, gli enti di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, determinano, all'interno dei posti vacanti nei propri ruoli organici, la disponibilità dei posti da coprire con gli iscritti nelle graduatorie uniche regionali e fanno pervenire alla Presidenza della Giunta regionale, a mezzo lettera raccomandata, le richieste di quelli riservati ai suddetti giovani.

     Le richieste, che devono trovare riscontro nei dati comunicati con il prospetto di cui all'articolo precedente e, successivamente, con le variazioni da comunicare trimestralmente sempre alla Presidenza della Giunta regionale, devono contenere:

     a) i livelli professionali (laureati, diplomati, esecutivi, operai);

     b) le professionalità;

     c) il numero dei posti da coprire per ogni livello e qualifica professionale;

     d) il numero globale dei posti da coprire con giovani iscritti nelle graduatorie.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende ed agli enti di cui al precedente articolo 4 qualora si avvalgono della facoltà ivi prevista.

 

     Art. 10.

     La commissione unica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, provvede ogni sei mesi ad assegnare, per l'immissione in ruolo, agli enti che abbiano dichiarato la disponibilità dei posti, i giovani che ne abbiano diritto, secondo i criteri contenuti nel successivo articolo 11.

 

     Art. 11.

     La Regione Calabria, alla data del 30 giugno e del 30 dicembre di ogni anno, in apposita edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale, pubblica l'elenco dei posti dichiarati disponibili, rispettivamente, dal 21 dicembre al 20 giugno e dal 21 giugno al 20 dicembre, dagli enti tenuti alla riserva dei posti ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1980, nonché dagli enti ed aziende per i quali è prevista dal precedente articolo 4 la riserva facoltativa.

     I giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali per le carriere nelle quali i posti risultano disponibili (direttivi-concetto-esecutivi operai), entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del relativo elenco nel Bollettino Ufficiale, possono chiedere di essere destinati, per l'immissione in ruolo, ad uno dei posti elencati, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Presidenza della Giunta regionale.

     Se per lo stesso posto pervengono più richieste, per l'assegnazione si tiene conto dell'ordine della graduatoria e della qualifica professionale specifica.

     Qualora per uno o più posti non pervenga alcuna richiesta, all'assegnazione la commissione procede d'ufficio seguendo l'ordine della graduatoria tra i giovani che allo stato svolgono la propria opera all'interno della Comunità Montana o del Bacino di comuni, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1311 in data 2 maggio 1978, nel cui territorio opera l'ente che ha dichiarato disponibile il posto.

     Qualora il posto da coprire non possa essere assegnato per indisponibilità di giovani all'interno della Comunità Montana o del Bacino di comuni, si procede, sempre d'ufficio e seguendo l'ordine della graduatoria, attingendo ai giovani che allo stato svolgono la propria opera all'interno delle Comunità Montane o dei Bacini di comuni progressivamente contermini.

     Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Presidente della Giunta regionale che ne dà comunicazione all'ente ed all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 12.

     Con deliberazione della Giunta regionale, sono dichiarati decaduti dalle graduatorie uniche regionali, con conseguente rescissione del contratto a tempo indeterminato, i giovani che, assegnati ad un posto a norma del precedente articolo 11, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 11, non assumano servizio o non comunichino, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Presidenza della Giunta regionale ed all'ente cui sono stati destinati, la loro accettazione.

     In tali casi, la commissione unica regionale provvede subito, con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, a nuove assegnazioni per coprire i posti rimasti liberi.

 

     Art. 13.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12 si applicano anche agli impiegati di ruolo iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13.

     Qualora vengano per qualsiasi motivo cancellati dalle graduatorie uniche regionali, ai suddetti impiegati è fatto comunque salvo il diritto di rimanere nel ruolo dell'ente di appartenenza.

 

     Art. 14.

     Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione Calabria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stesse, provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'elenco dei posti dichiarati disponibili dagli enti.

     Entro i sessanta giorni successivi, si procederà alla assegnazione degli aventi diritto a norma dei precedenti articoli.

 

     Art. 15.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.