§ 4.5.13 - L.R. 26 febbraio 2002, n. 10.
Zona franca del Porto di Gioia Tauro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati, commercio
Data:26/02/2002
Numero:10

§ 4.5.13 - L.R. 26 febbraio 2002, n. 10.

Zona franca del Porto di Gioia Tauro.

(B.U. n. 4 del 4 marzo 2002 - S.S. n. 2).

 

Art. 1.

     1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 e dal Regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione Calabria promuove la istituzione di una zona franca nell’area portuale, intermodale e industriale di Gioia Tauro e dei limitrofi comuni di Rosarno e di San Ferdinando.

 

Art. 2.

     1. Il Presidente della Regione assume tutte le iniziative necessarie ed opportune per pervenire alla costituzione della zona franca di cui all’articolo precedente, anche in attuazione di quanto previsto nel Protocollo d’intesa per lo sviluppo di iniziative nel Porto di Gioia Tauro, noto come protocollo Ciampi del dicembre 1993.

 

Art. 3.

     1. La Regione promuove la costituzione di una società a capitale pubblico-privato per la realizzazione e la gestione della zona franca di Gioia Tauro.

     2. Per la partecipazione al capitale della società di cui al primo comma è istituita apposita UPB con la somma di duemilionicinquecentomila euro nel Bilancio di previsione della Regione Calabria del 2002.