Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati, commercio |
Data: | 05/05/1990 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Commercio nei mercati all'ingrosso. |
Art. 2. Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso. |
Art. 3. Istituzione e gestione dei mercati. |
Art. 4. Commissione regionale. |
Art. 5. Funzionamento e compiti della Commissione regionale di vigilanza. |
Art. 6. Regolamento. |
Art. 7. Direttore del mercato. |
Art. 8. Commissione di mercato. |
Art. 9. Servizio igenico-sanitario. |
Art. 10. Rilevazioni statistiche e prezzi. |
§ 4.5.7 - L.R. 5 maggio 1990, n. 56.
Disciplina commercio mercati all'ingrosso.
Art. 1. Commercio nei mercati all'ingrosso.
Con la presente legge, fatte salve tutte le vigenti disposizioni in materia commerciale e sanitaria, si disciplina il
commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compresi, della carne e dei prodotti della caccia e della pesca sia freschi che comunque trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi che si svolge nei mercati all'ingrosso.
Art. 2. Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
La Regione Calabria, onde favorire un equo raccordo tra produzione e distribuzione nonché una adeguata organizzazione dei mercati all'ingrosso tra tutti i Comuni, adotta il Piano regionale d'intervento nel settore dei mercati all'ingrosso in conformità al Piano territoriale regionale di coordinamento.
Il Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'insediamento della Commissione regionale per i mercati di cui all'art. 4 della presente legge, dovrà in particolare definire:
a) le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree d'influenza;
b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla produzione, alla distribuzione ed al consumo;
c) una adeguata articolazione degli standards degli impianti;
d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli ampliamenti di quelli esistenti in conformità alle previsioni del Piano.
Art. 3. Istituzione e gestione dei mercati.
L'istituzione dei mercati all'ingrosso spetta alla Regione, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni nonché a società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico e con la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-ittico-alimentare all'ingrosso.
L'istituzione è autorizzata dal Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 4, secondo il piano regionale dei mercati all'ingrosso mentre la progettazione tecnica relativa al trasferimento ed ampliamento dei mercati all'ingrosso spetta ai Comuni.
L'Ente gestore del mercato stabilisce il numero di punti di vendita tenendo conto delle attrezzature e dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.
Ogni mercato dovrà essere dotato di adeguati servizi igienico sanitari nonché di idonea struttura per gli operatori del mercato.
Art. 4. Commissione regionale.
Presso la Regione Calabria è costituita una Commissione consultiva per i mercati presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo delegato.
Tale Commissione è composta:
- dal Presidente della Giunta regionale;
- dagli Assessori regionali al Commercio, alla Sanità, all'Agricoltura, all'Urbanistica o loro delegati;
- da un rappresentante per ciascun Comune capoluogo di provincia;
- da n. 3 rappresentanti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura designati dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
- da un Dirigente di unità operativa di igiene pubblica designato dalla Giunta regionale tra i Dirigenti del Servizio di igiene pubblica delle UU.SS.LL. della Regione Calabria;
- da un Dirigente il Servizio veterinario designato dalla Giunta regionale tra i Dirigenti del Servizio veterinario delle UU.SS.LL. della Regione Calabria;
- da n. 4 rappresentanti delle categorie agricole designati dalle Associazioni delle categorie maggiormente rappresentative;
- da n. 3 rappresentanti delle categorie commerciali designati dalle Associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
- da n. 2 rappresentanti dell'industria di trasformazione designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- da n. 4 rappresentanti dei lavoratori, designati dai sindacati a carattere nazionale maggiormente rappresentativi;
- da n. 1 rappresentante della Cooperazione designato dalle Associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
- n. 2 rappresentanti di Istituti di Credito, designati dalla Giunta regionale;
- n. 3 direttori di mercato di Città capoluogo di provincia dei quali uno in rappresentanza del settore ittico, designati dalla Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati.
Art. 5. Funzionamento e compiti della Commissione regionale di vigilanza.
La Commissione esprime pareri su questioni riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso. Può altresì, proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle sue funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi.
Tale Commissione ha, inoltre, il compito di collaborare con la Giunta stessa sulla predisposizione del Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ed in seconda con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del voto dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Assessore regionale competente con la qualifica non inferiore a Dirigente.
Art. 6. Regolamento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati emana il regolamento distinto per settori merceologici e tipologia al quale devono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.
Il regolamento del mercato deve essere adottato prima dell'inizio dell'attività del mercato. - Nel regolamento devono fra l'altro essere previste norme relative:
1) ai criteri e modalità per l'assegnazione della concessione dei posti di vendita;
2) alla disciplina degli operatori e del relativo personale;
3) alle modalità per l'assegnazione dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;
4) alle percentuali massime delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari nei mercati;
5) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;
6) alla vigilanza igienica-sanitaria e annonaria;
7) ai requisiti ed ai compiti per la nomina dei direttori di mercato, nonché allo stato giuridico e trattamento economico;
8) al calendario e orario di funzionamento del mercato, coordinando i servizi anche con gli altri mercati della regione;
9) alle sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei contravventori della presente legge e del regolamento del mercato;
10) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
11) alla pianta organica del personale con indicazioni delle qualifiche dei compiti e del trattamento economico;
ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato.
Art. 7. Direttore del mercato.
L'Ente gestore nomina il direttore il quale deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi ad esso connessi in ottemperanza alle disposizioni di legge.
La nomina e i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.
Il direttore e il personale addetto al mercato, che comunque svolgono le funzioni da almeno un triennio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati senza concorso anche se non in possesso dei requisiti purché non ostino motivi disciplinari.
Art. 8. Commissione di mercato.
L'Ente gestore del mercato nomina una Commissione che è presieduta dal Sindaco del Comune dove ha sede il mercato o da un suo delegato, ove trattasi di Consorzio, da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato.
Il funzionamento, i compiti e la composizione della Commissione dei mercati, sono stabiliti dal regolamento tipo di cui all'art. 6 della presente legge.
Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato. - Lo stesso, senza diritto di voto, possono partecipare ai lavori della Commissione anche persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.
La Commissione dura in carica 5 anni e i componenti possono essere riconfermati.
La Commissione di mercato trasmette entro 15 giorni dalla seduta, copia dei verbali delle predette riunioni alla Commissione regionale per i mercati e all'Ente gestore.
Art. 9. Servizio igenico-sanitario.
Nei mercati all'ingrosso dei prodotti agro-ittici-alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e della idoneità delle strutture e degli impianti.
Nei mercati delle carni e del bestiame detto servizio svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un Veterinario da lui gerarchicamente dipendente, così dicasi anche per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.
Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria, previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla Direzione del mercato.
1. L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.
2. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi e secchi non coltivati debbono essere sempre sottoposti ai previsti controlli sanitari, secondo la vigente normativa.
Art. 10. Rilevazioni statistiche e prezzi.
In conformità delle normative dell'Istituto Centrale di Statistica vengono effettuate le rilevazioni statistiche sia per le quantità che per i prezzi di vendita dei prodotti trattati in ogni mercato.
Le rilevazioni statistiche relative alle quantità dei prodotti sono basate sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, che devono essere completi di tutti gli elementi occorrenti ai fini statistici con l'indicazione precisa della specie merceologica, del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario nonché della quantità dei prodotti introdotti nel mercato.
Sia col metodo dell'intervista che con rilevazioni dirette, la rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato tramite il personale dipendente dell'Ente gestore.
Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto «valore peso» ancorato alla quantità, qualità e varierà dei prodotti.
L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati e per ogni prezzo rilevato, il rilevatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.
I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle trattazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
I risultati globali dell'indagine statistica sia per le quantità, sia per i prezzi relativi ai prodotti oggetto di rilevazione, dovranno avere la massima divulgazione e trasmessi al competente Assessorato della Regione Calabria ed all'ISTAT.
I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio.