Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 14/12/1982 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. E' sospeso, per un periodo non superiore a tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento ai comuni ed agli altri enti sub-regionali delle funzioni [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.1.12 - L.R. 14 dicembre 1982, n. 18. [1]
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2 - Norme in materia di agricoltura.
E' sospeso, per un periodo non superiore a tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento ai comuni ed agli altri enti sub-regionali delle funzioni amministrative delegate in materia di agricoltura e foreste, di cui alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2.
Nella fase transitoria, all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente provvederà la Regione attraverso i propri uffici.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della