Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 musei e biblioteche |
Data: | 26/04/1995 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17/85, la [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. [...] |
Art. 3. 1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già [...] |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.5.2 - L.R. 26 aprile 1995, n. 25.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.
(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).
1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuità dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate dalla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'articolo 6.
1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, articolo 22,
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Aggiunge l'art. 9 bis alla
[2] Modifica il comma 5°, art. 13, della