§ 3.4.46 - L.R. 27 aprile 2011, n. 15.
Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:27/04/2011
Numero:15


Sommario
Art. 1. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dalla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, articolo 31, comma 2, è sostituito dal seguente comma
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.4.46 - L.R. 27 aprile 2011, n. 15.

Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 2 maggio 2011, n. 8 - S.S. 4 maggio 2011, n. 2)

 

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dalla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, articolo 31, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

 

«La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale».

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.