§ 3.4.27 - L.R. 20 aprile 1999, n. 12.
Istituzione sezione calabrese dell'Istituto italiano per gli studi filosofici.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:20/04/1999
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria promuove la istituzione di una sezione regionale calabrese, con sede in Cosenza, dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (di seguito denominato I.I.S.F.); i [...]
Art. 2.      1. Le attività culturali, da programmare annualmente di intesa con la Regione, sono rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline filosofiche.
Art. 3.      1. Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in Lire 100.000.000 (centomilioni) si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far [...]


§ 3.4.27 - L.R. 20 aprile 1999, n. 12.

Istituzione sezione calabrese dell'Istituto italiano per gli studi filosofici.

(B.U. n. 46 del 27 aprile 1999).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria promuove la istituzione di una sezione regionale calabrese, con sede in Cosenza, dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (di seguito denominato I.I.S.F.); i rappresentanti legali dell'Amministrazione regionale e dell'I.I.S.F. stipulano apposita convenzione per la durata di anni nove, da finanziare con contributo annuale regionale.

 

     Art. 2.

     1. Le attività culturali, da programmare annualmente di intesa con la Regione, sono rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline filosofiche.

     2. Le attività di ricerca e formazione si svolgono attraverso diversificate iniziative articolate in borse di ricerca, seminari e scuole estive e con la promozione di attività editoriali.

 

     Art. 3.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. L'I.I.S.F. è tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta, sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in Lire 100.000.000 (centomilioni) si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti: Spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto del medesimo importo, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132162 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1999 con la denominazione "Contributi alla sezione calabrese dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con sede in Cosenza" e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di Lire 100.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.