Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 14/03/2003 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e obiettivi. |
Art. 2. Emigranti calabresi. |
Art. 3. Soglia di povertà. |
Art. 4. Provvidenze. |
Art. 5. Requisiti. |
Art. 6. Procedure. |
Art. 7. Estinzione del diritto. |
Art. 8. Attività gestionali. |
Art. 9. Centro sanitario. |
Art. 10. Aiuto e sostegno alle attività produttive. |
Art. 11. Unità di crisi. |
Art. 12. Norme finanziarie. |
§ 3.2.48 - L.R. 14 marzo 2003, n. 5. [1]
Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina.
(B.U. 20 marzo 2003, n. 5 – S.S. n. 2).
Art. 1. Finalità e obiettivi.
1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato, e al fine di alleviare le condizioni di grave indigenza nella quale si sono venuti a trovare i calabresi in Argentina per effetto della crisi socio-economica che ha investito quella Nazione, concorre a tutelare e sostenere i propri corregionali per garantire le condizioni indispensabili per una più dignitosa qualità della vita.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati la Regione promuove e realizza un programma triennale di protezione sociale, denominato «S.O.S. Argentina», per mezzo del quale assicura la erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e farmaceutiche.
3. Per un sostegno adeguato e non effimero la Regione sostiene, altresì, tutte quelle iniziative previste nell’art. 10, che vengono avviate dagli emigrati di origine calabrese.
Art. 2. Emigranti calabresi.
1. Si considerano emigranti calabresi coloro i quali erano cittadini italiani e che per almeno 3 anni prima dell’espatrio abbiano avuto la residenza in uno dei Comuni della Calabria. Tale condizione estende i benefici regionali ai relativi discendenti.
TITOLO I
Assistenza economica
Art. 3. Soglia di povertà.
1. La Regione assume come riferimento l’importo annuo pari ad Euro 1.600,00 pro-capite quale limite al di sotto del quale si versa in condizioni di povertà [2].
Art. 4. Provvidenze.
1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5 la Regione assicura un trattamento economico annuale, da erogarsi mensilmente con ratei di pari importo, pari alla cifra di cui al precedente articolo 3, cui va sottratto l’ammontare di eventuali rendite o introiti annui che percepisca il soggetto richiedente.
2. Le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo, alla presentazione della domanda e cessano al verificarsi di mutamenti delle condizioni patrimoniali e reddituali che ne avevano consentito il riconoscimento.
3. Gli interventi hanno il requisito delle prestazioni assistenziali, non creano alcun diritto soggettivo ed acquisito per i beneficiari e sono vincolati alle disponibilità finanziarie stabilite con la legge annuale del bilancio di previsione. Essi, inoltre, hanno carattere personale ed intrasferibile e non potranno darsi a garanzia di qualunque obbligazione.
Art. 5. Requisiti.
1. I benefici previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati calabresi, come definiti ai sensi del precedente articolo 2, che abbiano maturato un periodo di permanenza in Argentina per motivi di lavoro non inferiore a 5 anni. Detta permanenza all’estero deve risultare da apposita dichiarazione dell’interessato, sottoscritta in conformità alle norme vigenti.
2. Per accedere alle provvidenze economiche di cui all’art. 4 è necessario:
a) avere un’età non inferiore a 65 anni, essere nati in Italia, e aver mantenuto la cittadinanza italiana, e non essere in possesso di mezzi economici sufficienti a soddisfare i bisogni minimi indispensabili, né essere titolari di reddito da pensione e di altro beneficio assistenziale pubblico o privato tale da consentire il superamento della soglia di povertà di cui al precedente articolo 3;
b) essere affetti da inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, regolarmente riconosciuto dalla competente autorità di sicurezza sociale o, in mancanza, dall’Ente preposto in Italia e che non comporti benefici economici tali da consentire un reddito annuo superiore a quello indicato nel precedente art. 3. [3]
Art. 6. Procedure.
1. Per poter usufruire dei benefici di cui al presente titolo I occorre presentare domanda su appositi formulari predisposti dai soggetti attuatori corredata dalla seguente documentazione:
a) fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano;
b) dichiarazione giurata nella quale risulti di non percepire retribuzioni, rendite o pensioni, e nel caso in cui si percepiscano, bisognerà documentare con certificazione rilasciata dall’Entità erogatrice l’ammontare degli stessi;
c) dichiarazione reddituale, o altra documentazione che si reputi necessaria al fine di verificare il diritto;
d) nel caso di persone ammalate od inabili, certificato medico dell’Istituzione Pubblica riconosciuta; anamnesi lavorativa e formativa, dati anamnestici e clinici, dati previdenziali, conclusioni diagnostiche.
2. Le prestazioni assistenziali per gli ammalati ed inabili al lavoro, si documenteranno con domanda dello stesso contenuto del precedente comma 1 ed il certificato medico dell’Istituzione Pubblica dalla quale risulti che la malattia o inabilità che motivarono la concessione della prestazione originaria persistono.
3. Gli Organismi preposti alla istruttoria potranno richiedere la documentazione, od eseguire le verifiche necessarie, quando nella documentazione presentata non siano stati sufficientemente dimostrati i presupposti che hanno dato origine alla prestazione stessa.
4. In sede di prima applicazione le domande vanno prodotte entro il termine di 30 giorni successivi all’approvazione dell’anagrafe di cui al successivo articolo 11.
Art. 7. Estinzione del diritto.
1. Il diritto alle prestazioni assistenziali di cui al presente titolo cessa quando il beneficiario incorra in alcuna delle seguenti circostanze:
a) ritorno in Italia;
b) perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana;
c) perdita dei requisiti richiesti;
d) decesso;
e) dichiarazione mendace.
2. In presenza della ipotesi di cui alla lettera e) del precedente comma, l’interessato è obbligato alla integrale restituzione delle somme indebitamente percepite cui vanno aggiunti gli interessi legali al tasso corrente e sarà perseguito in sede giudiziaria.
Art. 8. Attività gestionali.
1. Per le attività istruttorie e gestionali di tutte le procedure necessarie per l’attuazione del presente Titolo I, la Regione si avvale della collaborazione del Centro di Coordinamento degli Enti di Patronato italiano che operano in Argentina, denominato CEPA Argentina e delle sedi del Patronato ENAS in Argentina [4].
2. I rapporti sono regolati da apposita convenzione, da sottoscriversi a cura della «Unità di Crisi» di cui al successivo articolo 11, nella quale, tra l’altro, devono essere disciplinate le modalità operative, le responsabilità, i sistemi di controllo per una proficua ed incisiva azione di tutela in ordine alla erogazione delle prestazioni.
TITOLO II
Assistenza sanitaria
Art. 9. Centro sanitario.
1. La Regione al fine di fronteggiare le gravissime carenze che la crisi argentina registra in materia di assistenza sanitaria, anche a causa della sospensione delle attività del PAMI (Programma di Assistenza Medica Integrata), assicura la erogazione di prestazioni di medicina specialistico-ambulatoriale attraverso la stipula di una convenzione con un Centro Sanitario Polispecialistico in grado di soddisfare la richiesta di assistenza a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 per le attività sanitarie di cui al successivo comma 2° [5].
2. Il Centro Sanitario è istituito, in via sperimentale, nella Città di Buenos Aires, ed ha il compito di garantire le seguenti prestazioni:
a) clinica medica;
b) psicologia;
c) neurologia;
d) psichiatria;
e) ginecologia;
f) cardiologia;
g) gastroenterologia;
h) gerontologia;
i) analisi di laboratorio;
j) radiologia;
k) prescrizioni farmaceutiche;
l) nefrologia e dialisi;
m) oculistica;
n) diabetologia;
o) otorino;
p) ortopedia;
q) chirurgia generale.
3. [La Regione stipula apposita convenzione con l’Associazione Professionisti Calabro-Argentini per l’affidamento di tutte le attività sanitarie indicate al precedente comma 2 destinate a soddisfare le esigenze dell’utenza nelle patologie di maggiore incidenza nelle fasce di età considerate] [6].
4. L’Unità di crisi di cui al successivo articolo 11, cui è attribuito il compito di definire il rapporto con l’Associazione di cui al precedente comma 2 per il raggiungimento degli obiettivi, è delegata, altresì, alla stipula di apposito accordo con le Associazioni dei Farmacisti maggiormente rappresentative al fine di garantire la fornitura gratuita dei farmaci prescritti dai Professionisti del Centro Sanitario.
Art. 10. Aiuto e sostegno alle attività produttive.
1. La Regione, al fine di creare uno sviluppo stabile e non effimero si impegna a sostenere le seguenti iniziative:
— linee di credito per le piccole imprese artigianali e commerciali;
— sostegno e facilitazioni di quelle iniziative intese a favorire lo scambio commerciale con la Calabria;
— sostegno della formazione professionale da utilizzare e sfruttare nell’ambito della stessa economia Argentina;
— sostegno e sviluppo della cultura d’impresa in Argentina, mediante finanziamenti di borse di studio e stage aziendali, per colmare una delle carenze strutturali che in questo momento sono responsabili della crisi;
— formazione all’autoimprenditorialità.
2. Il sostegno delle suddette iniziative è rivolto ad emigrati di origine calabrese che versino in disagiate condizioni economiche e che siano compresi in una fascia di età tra i 30 ed i 60 anni.
3. L’istruttoria e le procedure necessarie per l’erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti interessati sono regolati dall’art. 8 e dall’art. 11 della presente Legge regionale.
Art. 11. Unità di crisi.
1. Al fine di seguire attentamente l’evolversi della situazione in Argentina, di coordinare gli interventi previsti dalla presente legge, di monitorarne l’attuazione, di verificarne l’efficacia ed il grado di soddisfacimento, è istituita presso il Consiglio regionale una «Unità di crisi», la cui composizione e relativa struttura sono definite con delibera dell’Ufficio di Presidenza. Essa provvede, inoltre, a predisporre ed approvare entro 30 giorni dalla data di costituzione, l’anagrafe dei corregionali residenti in Argentina.
Art. 12. Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall’art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[4] Comma così modificato dall’art. 32 della
[5] Comma così modificato dall’art. 3 della
[6] Comma abrogato dall’art. 3 della