Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 08/01/2002 |
Numero: | 3 |
§ 3.2.43 - L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35.
(B.U. n. 106 del 14 gennaio 2002 - S.S. n. 4).
Art. 1.
L’art. 2, 1° comma, lettera a) viene sostituito dal seguente: “a) materiale tiflodidattico e sussidi informatici, non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni approvato dal Ministero della Sanità, il cui costo unitario superi lire 500.000” per i fanciulli ed i giovani frequentanti le scuole comuni di ogni ordine e grado della Regione.
Art. 2.
All’art. 2, 2° comma, le parole “tre province” vengono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
Art. 3.
All’art. 2, 2° comma, dopo la parola “Reggio Calabria” vengono aggiunte le seguenti:
(Omissis).
Art. 4.
All’art. 2, 2° comma, punto 1) dopo la parola “massofisioterapisti” vengono aggiunte le seguenti:
(Omissis).
Art. 5.
All’art. 2, dopo il 2° comma, viene aggiunto il 2° comma bis
(Omissis).
Art. 6.
All’art. 2, dopo il 2° comma bis, viene aggiunto il 2° comma ter:
(Omissis).
Art. 7.
L’art. 3 viene sostituito dal seguente:
(Omissis).