Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 26/11/2001 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Destinatari ed ambito di applicazione. |
Art. 3. Percorsi di attuazione. |
Art. 4. Programmazione degli interventi. |
Art. 5. Costituzione e funzionamento degli Uffici competenti. |
Art. 6. Graduatorie. |
Art. 7. Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive. |
Art. 8. Organizzazione dei servizi. |
Art. 9. Collocamento mirato e mediazione al lavoro. |
Art. 10. Convenzioni. |
Art. 11. Costituzione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.2.39 - L.R. 26 novembre 2001, n. 32.
Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità.
(B.U. n. 104 del 5 dicembre 2001 - S.S. n. 3).
TITOLO I
Principi
Art. 1. Finalità.
1. La Regione promuove il diritto, l’accesso e l’integrazione al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo e dei servizi interessati.
2. A tal fine la Regione:
a) disciplina le competenze regionali di cui alla
b) promuove e sostiene il collocamento mirato come previsto dall’art. 2 della
c) promuove la cultura dell’integrazione e del diritto al lavoro, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l’accesso e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone con disabilità avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni interessate.
3. Nell’ambito degli indirizzi di cui al
Art. 2. Destinatari ed ambito di applicazione.
1. Gli articoli della presente legge si applicano alle persone, d’ora in poi definite "persone con disabilità", di cui al comma 1 dell’art. 1 della
Art. 3. Percorsi di attuazione.
1. Le finalità di cui all’art. 1 sono realizzate attraverso:
a) un sistema di servizi di mediazione al lavoro realizzato attraverso figure professionali con competenze specifiche che promuovano e realizzino sinergie e intercossioni fra i diversi soggetti pubblici e privati che concorrono alla definizione del progetto di integrazione lavorativa;
b) iniziative di formazione, di accompagnamento, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all’art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all’art. 4 della
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto alla proficua integrazione lavorativa;
d) servizi di supporto, accompagnamento e tutoraggio per le aziende pubbliche e private al fine di organizzare in maniera adeguata la piena integrazione del lavoratore con disabilità nel luogo di lavoro e di espletare in maniera appropriata quanto richiesto dalla
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi e buone prassi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle associazioni interessate;
b) integrazione e collaborazione fra i servizi, anche educativi, al fine di favorire l’integrazione professionale e l’occupazione delle persone con disabilità;
c) personalizzazione delle attività di formazione coerenti con il progetto di integrazione lavorativa e verifica dell’efficacia, in linea con le Aree Fondamentali dello Sviluppo e le abilità acquisite durante l’iter scolastico;
d) valorizzazione delle cooperative sociali di cui alla Legge 381/91.
TITOLO II
Avviamento ed integrazione al
lavoro delle persone con disabilità
Art. 4. Programmazione degli interventi.
1. La Regione, ai sensi della Legge n. 68/99 ed in attuazione del
2. Le Province per garantire il coordinamento e la cooperazione fra i diversi soggetti titolari di interventi, promuovono la stipula di appositi accordi di programma; in caso di inadempienza l’accordo viene promosso dalla Regione.
3. Nel rispetto dei provvedimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti individuati ai sensi del decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 elaborano i programmi finalizzati alla definizione degli interventi locali per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
4. Gli Uffici competenti della Provincia relativamente alle materie di cui al titolo II della presente legge, operano tramite la Commissione prevista dall’art. 6 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 469/97 salvaguardando i principi di cui all’art. 30 Legge 104/92.
Art. 5. Costituzione e funzionamento degli Uffici competenti.
1. Nell’ambito degli Uffici competenti, così come previsto dal
2. Il comitato tecnico esercita i compiti previsti dalla
3. In particolare sono compiti del comitato tecnico:
a) valutazione delle residue capacità lavorative;
b) valutazione delle abilità prelavorative di base;
c) definizione degli strumenti relativi all’attività di mediazione rivolte sia al soggetto disabile che all’ente pubblico o privato destinatario dell’intervento di integrazione lavorativa;
d) predisposizione di controlli periodici sulla permanenza della condizione di inabilità;
e) valutazione d’esito e di processo relativa alla implementazione del progetto d’integrazione lavorativa.
4. La Regione, nell’ambito delle sue competenze derivanti dal decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, garantisce, su tutto il territorio regionale, un’azione di coordinamento nell’attività di programmazione, organizzazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dei processi di integrazione lavorativa prevista dalla presente legge e realizzati dagli Uffici competenti.
5. Per l’implementazione del sistema di Servizi di mediazione al lavoro per i soggetti con disabilità di cui all’art. 3 della presente legge, la Regione prevede in attuazione del
Art. 6. Graduatorie.
1. Le graduatorie di cui al comma 4 dell’art. 8 della
Art. 7. Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive.
1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale tripartita ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui alla Legge regionale di recepimento del Decreto 469/97 formula, gli indirizzi cui le Province devono attenersi nell’adozione dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 8 dell’art. 5 della
2. Nel caso di unità produttive collocate in più ambiti provinciali la richiesta di autorizzazione alla compensazione deve essere prodotta alla Provincia in cui si intende realizzare l’esubero di assunzioni e, per conoscenza, a tutte le altre Provincie direttamente interessate. L’autorizzazione è concessa dalla Provincia cui è stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere favorevole delle altre Provincie interessate.
3. Il procedimento di autorizzazione, il quale sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l’unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dall’istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato:
a) alla comprovata difficoltà di mantenere l’equilibrata distribuzione delle persone con disabilità secondo le prescrizioni di cui alla
b) alla verifica, realizzata dagli Uffici competenti, del corretto inserimento professionale e della integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità, già in forza al momento della presentazione della richiesta.
4. Decorsi tre mesi dall’eventuale concessione dell’autorizzazione, gli uffici competenti verificano la coerenza delle assunzioni realizzate dai datori di lavoro in ragione dell’autorizzazione concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di concessione l’autorizzazione è revocata.
5. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento d’esecuzione di cui all’art. 20 della
Art. 8. Organizzazione dei servizi.
1. Gli uffici competenti di cui all’art. 6 della
2. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, monitoraggio, controllo e verifica degli interventi attuati ai sensi della presente legge e opera secondo il principio della sussidiarietà istituzionale.
Art. 9. Collocamento mirato e mediazione al lavoro.
1. Le azioni di politica attiva e le azioni formative per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità sono programmate al fine del riconoscimento del diritto al lavoro in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla
a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, l’esame delle abilità prelavorative di base nonché l’analisi delle aree fondamentali dello sviluppo e le abilità acquisite durante l’iter scolastico;
b) analisi dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;
c) analisi delle mansioni richieste nel posto di lavoro individuato anche attraverso la scomposizione dei processi di lavoro;
d) analisi e valutazione della realtà inerente gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro;
e) formazione nel rispetto delle normative regionali;
f) tirocini organizzati ai sensi della
g) azioni di tutoraggio e di supporto all’integrazione lavorativa, rivolte sia ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi sia agli Enti pubblici e privati interessati al collocamento obbligatorio di cui alla
h) azioni di sensibilizzazione e informazione aventi per oggetto il diritto al lavoro dei soggetti con disabilità e come destinatari le famiglie, gli enti formativi ed educativi, le parti sociali, le organizzazioni datoriali, i servizi di assistenza e riabilitazione pubblici e privati, gli enti locali;
i) incentivi previsti dalla legislazione regionale e nazionale;
j) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 13 della
k) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 13 della
l) accordi di programma territoriale che coinvolgano tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;
m) utilizzo di modalità di telelavoro e collaborazioni con cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sulla base di quanto previsto dal
3. La programmazione regionale e provinciale di cui all’art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi e metodologie di intervento:
a) integrazione fra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro, i sistemi formativi ed educativi, i servizi di assistenza e riabilitazione pubblici e privati;
b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;
c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e accompagnamento e strumenti di politica attiva;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi.
4. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini del collocamento mirato, ai sensi del comma 6 art. 4, della
5. La Regione, al fine di contribuire qualitativamente alla implementazione dei servizi e delle attività della presente legge prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti, ovvero presso soggetti privati convenzionati, sulla base degli indirizzi previsti dell’attuazione del
6. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l’organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all’interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.
Art. 10. Convenzioni.
1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla
Art. 11. Costituzione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.
1. Ai sensi dell’art. 14 della
2. Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge e sulla base della vigente legislazione regionale.
3. E' istituita la Commissione per la Programmazione del Fondo, la quale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, si riunisce almeno tre volte l’anno per definire i criteri e le priorità che guideranno l’azione del Comitato di Gestione del Fondo di cui al successivo comma 7.
4. La Commissione si avvale per le funzioni attribuite con la presente legge, di un Comitato tecnico scientifico formato da 5 esperti in ambito giuridico, economico e sociologico ad elevata professionalità, nominati dal Direttore Generale dell’Assessorato al Lavoro.
5. La Commissione per la Programmazione del Fondo è costituita da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
b) l’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
c) il Direttore dell’Azienda Calabria Lavoro;
d) un rappresentante delle Province designato dall’Organismo Istituzionale previsto dall’art. 4 del decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;
e) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
f) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni che per legge abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili.
6. L’attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli indirizzi di cui al precedente comma 2.
7. E' istituito il Comitato di Gestione del Fondo Regionale per la Calabria per l’Occupazione delle persone con disabilità composto da:
a) funzionario delegato dalla Giunta regionale che lo presiede;
b) funzionario delegato dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro;
c) funzionario delegato dall’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.
8. La Regione promuove e sostiene accordi con associazioni ed enti del terzo settore, fondazioni, enti di natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al fine di favorire tramite il fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 12. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente Legge la Regione fa fronte mediante:
a) un fondo, ammontante a lire 1.000.000.000 (unmiliardo), disponibile sul Cap. 7001101 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’esercizio finanziario 2001;
b) per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio;
c) il fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 11;
d) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.
Art. 13. Dichiarazione d’urgenza.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore, approva il regolamento attuativo della presente legge in conformità alle norme di esecuzione di cui all’art. 20 della Legge n. 68/99.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.