§ 3.1.66 - L.R. 2 maggio 2001, n. 9.
Studio diagnosi e cura della Celiachia in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/05/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strutture.
Art. 3.  Personale.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.1.66 - L.R. 2 maggio 2001, n. 9.

Studio diagnosi e cura della Celiachia in Calabria.

(B.U. n. 42 del 10 maggio 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di estendere la diffusione dello studio e della prevenzione della celiachia a tutto il territorio della regione, secondo i criteri di cui all'art. 2 del D.M. 1 luglio 1982 n. 581600, gli interventi diagnostici, connessi a tale patologia, saranno effettuati attraverso la collaborazione dell'Unità Operativa di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata" di Cosenza, della Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Catanzaro e dell'Unità Operativa di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria.

     2. Rientrano tra i compiti di tali unità operative anche gli Screening della popolazione scolastica di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, mediante determinazione della transglutaminasi tissutale, con coinvolgimento della Medicina Scolastica e della medicina di base anche attraverso l'utilizzo di modulistiche.

 

     Art. 2. Strutture.

     1. Fermo restando che i centri di riferimento per la diagnosi e cura della celiachia sono individuati presso l'Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza (Unità Operativa di Pediatria), la Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Catanzaro e l'Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria (Unità Operativa di Pediatria), il Centro Regionale di Tipizzazione Tissutale collabora con tali centri, con il compito di coordinare ed eseguire l'attività di laboratorio specialistico di supporto ed in particolare lo studio dell'HLA genomico.

     2. Tale laboratorio specialistico svolge indagini di tipi anticorporale come gli Ac antitransglutaminasi ed Ac antiendomisio (EMA). Tali indagini sono eseguite da personale esperto nella tecnica dell'immunofluoroscenza indiretta.

     3. L'attività è svolta in day hospital (senza aumento dei posti letto) presso i tre centri di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Personale.

     1. Per lo svolgimento delle attività della presente legge si fa riferimento al personale sanitario già presente presso le unità operative delle Pediatrie delle Aziende sopracitate, nonché del Centro di Riferimento di Tipizzazione Tissutale e dei Laboratori Specialistici.

     2. Al fine di rispondere alle maggiori esigenze scaturenti dall'applicazione della presente legge, si prevede di integrare il personale esistente con le seguenti figure professionali reclutato secondo le norme di legge vigenti in materia di mobilità ed esperta in gastroenterologia pediatrica - per quanto attiene alle figure mediche:

     1) per ogni Centro Diagnosi: 2 Medici pediatri, 1 Psicologo, 1 infermiere, 1 amministrativo, un dirigente medico di gastroenterologia [1];

     2) per il Centro di Tipizzazione Tissutale dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria: 1 Biologo e 2 Tecnici di Laboratorio Medico, 1 amministrativo.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio 2001 e per quelli successivi con lo stanziamento previsto al capitolo 4211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e successivi.

 

 

 


[1] Punto così modificato dall’art. 17 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.