§ 3.1.55 - L.R. 12 novembre 1994, n. 26.
Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:12/11/1994
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.1.55 - L.R. 12 novembre 1994, n. 26.

Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere.

(B.U. n. 103 del 15 novembre 1994).

 

Art. 1.

     1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali e le rispettive sedi sono quelli definiti dalla legge regionale 13 aprile 1992, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono costituite in Azienda ospedaliera con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i seguenti complessi ospedalieri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

     a) [Azienda ospedaliera di Catanzaro: Presidio Ospedaliero «A. Pugliese» e Presidio Ospedaliero «G. Ciaccio»] [1];

     b) Azienda ospedaliera di Cosenza: Presidio Ospedaliero «dell'Annunziata», Presidio Ospedaliero «M. Santo» e Presidio Ospedaliero di Rogliano;

     c) Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti «G. Melacrino» - «F. Bianchi» e Presidio ospedaliero «E Morelli».

     2. [Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita in Azienda ospedaliera il Presidio Ospedaliero «Mater Domini» di Catanzaro, in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Reggio Calabria] [2].

     3. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni ed il personale da assegnare alle Aziende ospedaliere di cui ai precedenti commi sono individuati con provvedimento della Giunta regionale sentiti i commissari straordinari della Unità Sanitaria Locale interessata, sulla base di proposta formulata da commissari ad acta espressamente incaricati.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. Con successiva legge, da approvarsi entro il 15 novembre 1994, saranno disciplinati l'organizzazione, il funzionamento, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 13 marzo 2019, n. 6.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 marzo 2019, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.