Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/11/1994 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.1.55 - L.R. 12 novembre 1994, n. 26.
Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere.
(B.U. n. 103 del 15 novembre 1994).
1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 del
2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del
a) [Azienda ospedaliera di Catanzaro: Presidio Ospedaliero «A. Pugliese» e Presidio Ospedaliero «G. Ciaccio»] [1];
b) Azienda ospedaliera di Cosenza: Presidio Ospedaliero «dell'Annunziata», Presidio Ospedaliero «M. Santo» e Presidio Ospedaliero di Rogliano;
c) Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti «G. Melacrino» - «F. Bianchi» e Presidio ospedaliero «E Morelli».
2. [Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita in Azienda ospedaliera il Presidio Ospedaliero «Mater Domini» di Catanzaro, in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Reggio Calabria] [2].
3. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni ed il personale da assegnare alle Aziende ospedaliere di cui ai precedenti commi sono individuati con provvedimento della Giunta regionale sentiti i commissari straordinari della Unità Sanitaria Locale interessata, sulla base di proposta formulata da commissari ad acta espressamente incaricati.
1. Con successiva legge, da approvarsi entro il 15 novembre 1994, saranno disciplinati l'organizzazione, il funzionamento, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[2] Comma abrogato dall'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della