Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/02/1994 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con esclusione dei sanitari [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di [...] |
§ 3.1.54 - L.R. 18 febbraio 1994, n. 8.
Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. n. 25 del 22 febbraio 1994).
1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della
2. A tali componenti è corrisposto un compenso di euro 25,00 per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio [2].
3. Ai segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un gettone di lire trentamila per seduta.
4. L’aggiornamento triennale dei compensi di cui al presente articolo, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Sanità entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato [3].
4 bis: I compensi pregressi per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1993.
2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
[1] Comma così modificato dall’art. 9 della
[2] Comma già modificato dall’art. 9 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 9 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 32 della