§ 3.1.49 - L.R. 5 maggio 1990, n. 53.
Norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/05/1990
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni.
Art. 2.  Compiti della Regione.
Art. 3.  Funzioni medico-legali.
Art. 4.  Esercizio delle funzioni medico-legali.
Art. 5.  Organizzazione territoriale e personale del servizio medico- legale.
Art. 6.  Funzioni già attribuite agli ex Medici provinciali, ex Ufficiali sanitari e Medici condotti.
Art. 7.  Accertamenti collegiali di prima istanza.
Art. 8.  Accertamenti collegiali di seconda istanza.
Art. 9.  Nomina organo collegiale di prima istanza.
Art. 10.  Nomina organo collegiale di seconda istanza.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 3.1.49 - L.R. 5 maggio 1990, n. 53.

Norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale.

 

Art. 1. Attribuzioni.

     1. Le funzioni in materia di Medicina Legale, previste dall'articolo 14, terzo comma, lettera 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed attribuite alle Unità Sanitarie Locali, vengono svolte attraverso l'Unità Operativa di Medicina Legale del Servizio n. 1 di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

 

     Art. 2. Compiti della Regione.

     1. La Regione assicura l'attività di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi di medicina legale nella Regione, promuovendo altresì periodiche conferenze organizzative.

 

     Art. 3. Funzioni medico-legali.

     1. Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesse a specifiche norme di legge nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico- legale.

 

     Art. 4. Esercizio delle funzioni medico-legali.

     Per l'esercizio delle funzioni medico-legali le unità operative di medicina legale, oltre che delle proprie strutture, si avvalgono anche del supporto tecnico-specifico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché dei servizi specialistici ospedalieri.

     2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:

     a) tutti gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;

     b) attività anche collegiali per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative per i casi espressamente previsti da specifiche leggi nazionali o regolamenti;

     c) gli accertamenti sanitari per il maneggio delle armi;

     d) tutte le attività previste dal regolamento di polizia mortuaria, ad eccezione della vigilanza igienico-sanitaria sui cimiteri;

     e) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ai sensi delle norme vigenti;

     f) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle Unità Sanitarie Locali;

     g) ogni altra attività che comporti una valutazione medico-legale collegiale in merito a pratiche di competenza delle UU.SS.LL., inerenti la terapia della riabilitazione, reinserimento sociale del cittadino, l'autorizzazione per visite, accertamenti, interventi di alta specializzazione e le valutazioni medico-legali per i casi con carattere d'urgenza;

     h) il rilascio di dichiarazioni comprovanti che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;

     i) l'autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per le infermità previste da norme e regolamenti di legge;

     l) ogni altra attività prevista da norme vigenti (attestati di sana e robusta costituzione fisica, attestati per l'iscrizione alle liste di collocamento, convalida di certificati per la concessione di mutui a lavoratori dipendenti, accertamenti per l'esonero della pratica di educazione fisica ed accertamenti per la dichiarazione di portatore di handicap agli alunni, ai fini dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno);

     m) gli accertamenti medico-legali collegiali di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

     n) tutte le attività medico-legali già svolte dai servizi di medicina legale e di anatomia patologica degli ex enti ospedalieri;

     o) gli accertamenti medico-legali collegiali per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti;

     p) gli accertamenti medico-legali collegiali per l'assunzione di pubblici dipendenti, nonché quelli per la verifica della persistenza della idoneità alle mansioni proprie della qualifica;

     q) tutti gli accertamenti medico-legali previsti per i certificati di idoneità psico-fisica alla guida di automezzi e natanti;

     r) gli accertamenti medico-legali collegiali, così come previsti dalle leggi specifiche, per l'idoneità psico-fisica alla conduzione di caldaie generatrici di vapore ed all'impiego di gas tossici;

     s) assistenza medico-legale, su richiesta degli Ufficiali Giudiziari per l'esecuzione di atti diversi nei confronti di cittadini ammalati;

     t) accertamenti collegiali ai fini delle autorizzazioni preventive per ricoveri presso strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, nonché per rimborsi di ricoveri d'urgenza nelle predette strutture.

 

     Art. 5. Organizzazione territoriale e personale del servizio medico- legale.

     1. Ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale organizza una unità operativa di medicina legale.

     L'organico minimo di ogni unità operativa dovrà comprendere almeno:

     a) un medico specialista in medicina legale;

     b) un operatore sanitario non medico;

     c) un operatore amministrativo.

     L'organico e la previsione nello stesso di specifiche figure professionali è, in ogni caso, definito tenendo conto delle prestazioni medico-legali in conformità agli standards nazionali.

 

     Art. 6. Funzioni già attribuite agli ex Medici provinciali, ex Ufficiali sanitari e Medici condotti.

     1. Le funzioni medico-legali già attribuite alla competenza del Medico provinciale, dell'ex Ufficiale sanitario e degli ex Medici condotti sono devolute alle UU.SS.LL. che le esercitano avvalendosi dei sanitari del Servizio di cui all'articolo 1.

 

     Art. 7. Accertamenti collegiali di prima istanza.

     1. Per tutti gli accertamenti collegiali di prima istanza in ciascuna Unità Sanitaria Locale è costituita una commissione medica così composta:

     a) dal responsabile dell'Unità Operativa di medicina legale che la presiede;

     b) dal responsabile dell'Unità Operativa di medicina del lavoro;

     c) da un medico specializzato in medicina legale dipendente della relativa Unità Operativa.

     2. Oltre ai componenti effettivi vanno nominati i componenti supplenti in possesso delle relative specializzazioni in medicina legale e del lavoro dipendenti, ove possibile, dalle relative Unità Operative.

     3. In sede di accertamento, l'interessato, a proprie spese, può farsi assistere da un medico di fiducia.

     4. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale.

 

     Art. 8. Accertamenti collegiali di seconda istanza.

     1. Per tutti gli accertamenti collegiali previsti dal precedente articolo 7 viene nominata dalla Giunta regionale, con apposito decreto, una commissione di seconda istanza, presso cui possono essere avanzati i relativi ricorsi, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla notifica di accertamento di prima istanza.

     2. La commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui due specialisti in medicina legale ed uno in medicina del lavoro, appartenenti alla posizione funzionale apicale della Regione o in mancanza delle Unità Sanitarie Locali e da altrettanti componenti supplenti specializzati nelle predette discipline.

     3. Presiede la commissione il medico specialista in medicina legale di più elevata posizione funzionale.

     4. La commissione funziona presso l'Assessorato regionale alla Sanità che ne assicura il supporto tecnico-amministrativo.

 

     Art. 9. Nomina organo collegiale di prima istanza.

     1. Le Unità Sanitarie Locali devono provvedere alla nomina degli organi collegiali di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza da parte delle Unità Sanitarie Locali provvede in via sostitutiva, nei successivi trenta giorni, la Giunta regionale con proprio decreto.

 

     Art. 10. Nomina organo collegiale di seconda istanza.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Sanità entro i successivi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare l'organo collegiale di propria competenza, i cui componenti durano in carica cinque anni.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Ai fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del Fondo Nazionale Sanitario che viene assegnata alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.