§ 3.1.38 - L.R. 25 novembre 1989, n. 12.
Norme per la programmazione e organizzazione delle unità operative per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:25/11/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione della legge).
Art. 2.  (Compiti della Regione).
Art. 3.  (Compiti delle Unità Sanitarie Locali).
Art. 4.  (Compiti delle unità operative di sicurezza degli ambienti di lavoro).
Art. 5.  (Protezione da radiazioni ionizzanti).
Art. 6.  (Organizzazione territoriale e personale dei servizi per la sicurezza degli ambienti di lavoro).
Art. 7.  (Presidi multizonali di prevenzione).
Art. 8.  (Attività di ispezione e di controllo).
Art. 9.  (Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche).
Art. 10.  (Rapporti con i servizi sanitari aziendali).
Art. 11.  (Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti).
Art. 12.  (Oneri finanziari di prevenzione).
Art. 13.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.38 - L.R. 25 novembre 1989, n. 12.

Norme per la programmazione e organizzazione delle unità operative per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Art. 1. (Campo di applicazione della legge).

     1. Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione ed attribuite alla competenza dei Comuni singoli e associati, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate dall'Unità Sanitaria Locale, servizio n. 1 di cui all'articolo 5 legge regionale 18/81, mediante l'Unità Operativa di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

 

     Art. 2. (Compiti della Regione).

     1. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, garantendo la omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento.

     2. La Regione, per interventi che assumono carattere regionale per estensione e tipologia stipula convenzioni con organismi e istituti di ricerca pubblica operante nel settore della prevenzione dei rischi e danni del lavoro a norma dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 3. (Compiti delle Unità Sanitarie Locali).

     1. Le funzioni in materia di prevenzione, igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori già attribuite alla competenza dei disciolti enti: E.N.P.I. - A.N.C.C., nonché dell'Ispettorato del Lavoro, che non sono riservate allo Stato o attribuite all'Istituto Superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, sono svolte dall'Unità Sanitaria Locale, che si avvale dei propri servizi territoriali, nonché del Presidio Multizonale di Prevenzione espressamente per quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

 

     Art. 4. (Compiti delle unità operative di sicurezza degli ambienti di lavoro).

     1. Le Unità Sanitarie Locali organizzano Unità Operative di prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro al fine di programmare e coordinare le attività di ricerca e gli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di prescrizione volti alla conoscenza ed alla eliminazione dei fattori di nocività e di pericolosità presenti negli ambienti di lavoro e della loro propagazione all'esterno al fine di garantire il benessere psicofisico dei lavoratori e della popolazione.

     2. Le Unità Operative, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 svolgono in particolare le seguenti attività:

     a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, di deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro e di controllo dello stato di salute degli addetti esposti a rischio in tutte le unità produttive delle singole aziende;

     b) lo svolgimento di indagini, finalizzate all'accertamento delle cause di nocività ed alla individuazione degli strumenti e dei modi di rimozione delle nocività presenti nei singoli settori, aziende ed unità produttive;

     c) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche;

     d) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza a livello dei luoghi di lavoro e degli interessati;

     e) l'impostazione e la gestione di strumenti informativi in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833: mappe di rischio; registri dei dati ambientali e biostatistici; le denunce ed il registro degli infortuni; libretti sanitari individuali al fine di acquisire i dati epidemiologici mirati alla tutela della salute dei lavoratori;

     f) visite ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro ex Ispettorato del lavoro;

     g) la determinazione delle prescrizioni e delle misure conseguenti alle attività ispettive atte ad eliminare i fattori di rischio ed a risanare gli ambienti di lavoro;

     h) la profilassi degli eventi morbosi, mediante l'adozione delle misure idonee a prevenire l'insorgenza e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

     i) la promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria e della formazione e dell'informazione di operatori e di lavoratori interessati anche di concerto con le altre Unità Operative del servizio n. 1 ed i competenti presidi delle Unità Sanitarie Locali;

     l) il coordinamento e/o l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché delle altre visite mediche preventive e periodiche stabilite dalle norme vigenti negli ambienti di lavoro.

     L'Unità Operativa può avvalersi nell'espletamento delle visite periodiche anche dei servizi e strutture delle Unità Sanitarie Locali;

     m) formulazione secondo le modalità previste nelle leggi e nei regolamenti di igiene dei singoli Comuni e in collaborazione con l'Unità Operativa di igiene pubblica, di pareri preventivi sui progetti di insediamenti produttivi nonché sulla ristrutturazione degli stessi al fine di accertare la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute, della popolazione e dei lavoratori interessati;

     n) predisposizione di idonee misure per assicurare ai lavoratori il pieno esercizio dei diritti ad essi spettanti a norma dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1970 n. 300;

     o) le Unità Operative di sicurezza degli ambienti di lavoro, nell'effettuazione degli interventi sui luoghi di lavoro, promuovono la partecipazione dei lavoratori direttamente interessati, anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi.

 

     Art. 5. (Protezione da radiazioni ionizzanti).

     1. Le funzioni in materia di protezione sanitaria della popolazione di cui al capo IX del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, (e dell'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704) già esercitate dai medici provinciali, sono attribuite alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio ed esercitate attraverso il servizio n. 1, Unità Operativa di sicurezza degli ambienti di lavoro.

     2. Il servizio di sicurezza dell'ambiente di lavoro esercita, in materia di radioprotezione, le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro dal D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

 

     Art. 6. (Organizzazione territoriale e personale dei servizi per la sicurezza degli ambienti di lavoro).

     1. Ciascuna Unità Sanitaria Locale organizza una Unità Operativa di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. L'organico minimo di ogni Unità Operativa dovrà comprendere almeno:

     - un medico specialista in medicina del lavoro;

     - un operatore professionale del ruolo tecnico professionale;

     - un diplomato o laureato in materie tecniche;

     - un operatore amministrativo.

     2. L'entità numerica del personale e l'inserimento di figure professionali (ingegneri, chimici, fisici, biologi, geometri, periti industriali, periti agrari, elettrotecnici) verranno definiti, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla realtà produttiva ed occupazionale degli stessi.

 

     Art. 7. (Presidi multizonali di prevenzione).

     1. Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio numero uno di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981 n. 18, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale.

     2. Le prestazioni dei settori del Presidio Multizonale di Prevenzione in materia di vigilanza, ispezione e prevenzione, igiene e tutela dei luoghi di lavoro, nonché in materia di tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto.

 

     Art. 8. (Attività di ispezione e di controllo).

     1. Nello svolgimento della loro attività gli operatori delle Unità Operative per la sicurezza degli ambienti di lavoro si uniformano a quanto previsto dall'articolo 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, nonché dall'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutivo del servizio sanitario nazionale.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 della presente legge, in applicazione dell'articolo 27 ultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, stabilisce quali operatori della Unità Operativa di sicurezza degli ambienti di lavoro assumono ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.

     3. Agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     4. Gli operatori saranno muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     5. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere di accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8 secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955 n. 520.

     6. Contro le prescrizioni adottate dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione, ricorso al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche).

     1. Nell'ambito delle finalità della presente legge e sulla base del principio dell'unitarietà degli interventi sanitari e igienico ambientali nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro possono richiedere che il servizio di sicurezza degli ambienti di lavoro coordini e/o effettui garantendone comunque l'effettuazione, gli accertamenti previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

     2. Detti accertamenti debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato igienico sanitario dell'ambiente riferito alle condizioni e alla organizzazione del lavoro, al fine di garantire il carattere mirato delle visite mediche e di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari.

 

     Art. 10. (Rapporti con i servizi sanitari aziendali).

     1. L'Unità Operativa di sicurezza degli ambienti di lavoro stabilisce anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità degli interventi, gli strumenti informativi da usare, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 11. (Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti).

     1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 833/78, sono tenuti ad inviare alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, i progetti relativi ai nuovi insediamenti industriali e produttivi, agli ampliamenti e alle trasformazioni di quelli già esistenti, in copia e forniti di circostanziata relazione tecnica, per la richiesta di parere preventivo sull'impatto ambientale e sulla tutela della salute dei lavoratori. I pareri sono definiti dalle Unità Operative di sicurezza degli ambienti di lavoro unitamente all'Unità Operativa di igiene pubblica, ognuno per gli aspetti tecnico-funzionali di competenza.

     2. Spetta alle Unità Operative di sicurezza degli ambienti di lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 concernente l'istituto della notifica sugli impianti industriali, già svolta dagli Ispettorati provinciali o regionali del lavoro.

 

     Art. 12. (Oneri finanziari di prevenzione).

     1. Gli oneri relativi alle indagini igienico-ambientali richiesti dai datori di lavoro nel loro interesse esclusivo restano a carico degli stessi. Le tariffe da corrispondere alle Unità Socio Sanitarie Locali per tali prestazioni sono fissate con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 12, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la quota parte del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 51 legge 833/78 che presenta sufficiente disponibilità.