§ 3.1.35 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 27.
Osservatorio Epidemiologico Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:01/12/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi dello Stato, assume tra gli obiettivi della programmazione dei servizi socio-sanitari l'ordinamento e il [...]
Art. 2.  Articolazione delle attività finalizzate del sistema epidemiologico regionale.
Art. 3.  Criteri di programmazione.
Art. 4.  Programmazione degli interventi e relativo finanziamento.
Art. 5.  Programma pluriennale.
Art. 6.  Attivazione dell'Osservatorio Epidemiologico.
Art. 7.  Ruolo della Regione.
Art. 8.  Ruolo delle Unità Socio Sanitarie Locali.
Art. 9.  Costituzione Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Art. 10.  Compiti del Comitato Tecnico Scientifico.
Art. 11.  Notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norma transitoria.


§ 3.1.35 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 27. [1]

Osservatorio Epidemiologico Regionale.

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi dello Stato, assume tra gli obiettivi della programmazione dei servizi socio-sanitari l'ordinamento e il coordinamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER). A tal fine attua un sistema epidemiologico regionale inteso come complesso di attività finalizzate:

     a) a conoscere la consistenza dei fattori di rischio e le conseguenze che ne derivano a carico della salute e la diffusione attraverso la raccolta dei dati statici, delle malattie nella regione;

     b) ad innalzare negli operatori del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) i livelli di conoscenza mediante ricerche e sperimentazioni sull'uso di metodologie di lavoro avanzate anche a carattere prototipale, da trasferire nell'attività corrente della Regione e delle Unità Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.);

     c) a determinare le metodologie per valutare la qualità e l'efficienza degli interventi realizzati dal Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.);

     d) a divulgare alla popolazione regionale nuovi obiettivi di salute.

 

     Art. 2. Articolazione delle attività finalizzate del sistema epidemiologico regionale.

     1. Le attività finalizzate di cui all'articolo 1 si esplicano di norma secondo tre sottosistemi:

     1) sottosistema di osservazione epidemiologica;

     2) sottosistema per la ricerca finalizzata;

     3) sottosistema per le verifiche.

 

     Art. 3. Criteri di programmazione.

     1. La Regione per l'attività di osservazione epidemiologica adotta il metodo della programmazione, che costituisce il momento attuativo della programmazione socio sanitaria regionale.

     2. La programmazione si ispira alla flessibilità del sistema informativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle Unità Socio Sanitarie Locali e delle forze sociali interessate.

     3. La programmazione si articola in programmi pluriennali ed annuali nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi e relativo finanziamento.

     1. L'Amministrazione regionale, tramite il competente Assessorato alla Sanità, entro il mese di marzo di ogni anno, impartisce alle Unità Socio Sanitarie Locali apposite direttive ed indirizzi valevoli per l'anno successivo relativamente alle attività di cui all'articolo 2 della presente legge in conformità al Piano Sanitario Regionale ed alle eventuali indicazioni degli Organi Centrali relative all'utilizzo della quota del Fondo Sanitario Nazionale - parte corrente - a destinazione vincolata per il finanziamento delle attività di ricerca.

 

          Art. 5. Programma pluriennale.

     1. In coerenza con quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, la Giunta regionale su parere del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) di cui all'articolo 11 entro il mese di maggio dell'anno precedente il triennio, delibera uno schema di programma diversificato per ambiti di sottosistemi.

     2. Sulla base dello schema di programmi di cui al comma precedente le Unità Socio Sanitarie Locali elaborano una proposta di piano triennale.

     3. La proposta di piano deve prevedere le iniziative e le attività che si intendono intraprendere e le relative voci di spesa.

     4. Tale proposta deve essere inoltrata al competente Assessorato alla Sanità, pena decadenza, entro e non oltre il mese di agosto dell'anno precedente il triennio.

     5. La Giunta regionale integra e coordina le proposte delle Unità Sanitarie Locali in un programma organico triennale, tenendo conto delle esigenze generali e dell'interesse regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente che dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla relativa richiesta, termine oltre il quale si intenderà comunque acquisito.

 

     Art. 6. Attivazione dell'Osservatorio Epidemiologico.

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione si avvale dell'Osservatorio Epidemiologico regionale.

     2. L'Osservatorio Epidemiologico regionale, si compone:

     - del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 10;

     - degli uffici epidemiologici delle Unità Socio Sanitarie Locali;

     - dei flussi informativi e delle procedure che determinano il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

     3. Per garantire il coordinamento delle funzioni e gli adempimenti connessi all'attività dell'Osservatorio Epidemiologico di cui alla presente legge tra i diversi ambiti territoriali e con quelle svolte direttamente dalla Regione, è istituito un apposito ufficio nell'ambito del settore programmazione sanitaria dell'Assessorato alla Sanità.

     4. Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge, deve essere utilizzato il personale del ruolo unico regionale, con priorità alle unità operative che abbiano maturato specifica professionalità nel campo della biostatistica ed epidemiologia.

 

     Art. 7. Ruolo della Regione.

     La Regione tramite il competente Assessorato alla Sanità:

     - gestisce l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;

     - provvede con propri decreti a concedere ed erogare alle Unità Socio Sanitarie Locali le somme assegnate per l'effettuazione delle indagini e ricerche previste dai programmi approvati dalla Giunta regionale;

     - cura la formazione e l'aggiornamento del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali assegnato a compiti di osservazione epidemiologica, programmando l'accesso a programmi formativi presso le Istituzioni centrali del Servizio Sanitario Nazionale e/o presso strutture universitarie appositamente convenzionate e curando direttamente occasioni di aggiornamento nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Regionale;

     - organizza, sulla scorta della informazione epidemiologica proveniente dalle aree elementari, attività di educazione sanitarie permanente, allo scopo di coinvolgere la popolazione nella determinazione di nuovi obiettivi di salute basati sulla prevenzione e l'uso razionale delle risorse;

     - coordina o attua:

     a) studio, ricerca e documentazione in materia di osservazione epidemiologica;

     b) elaborazione, produzione o sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi;

     c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi dell'osservazione epidemiologica e delle tematiche ad essa connesse.

 

     Art. 8. Ruolo delle Unità Socio Sanitarie Locali.

     1. Le Unità Socio Sanitarie Locali oltre ai compiti previsti dall'articolo 5, partecipano alle attività di ricerca dell'Osservatorio Epidemiologico svolgendo compiti particolari secondo le indicazioni programmatiche del livello regionale.

 

     Art. 9. Costituzione Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.

     1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento

dell'Osservatorio Epidemiologico regionale in relazione alle proprie finalità e funzioni è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (dello stesso Osservatorio) quale organo consultivo della Giunta regionale che lo nomina su proposta dell'Assessore regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.

     2. Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall'Assessore alla Sanità o da un suo delegato, è altresì composto:

     a) da n. 13 esperti nelle seguenti discipline:

     1) Statistica ed Epidemiologia

     2) Virologia

     3) Malattie infettive

     4) Medicina del lavoro

     5) Oncologia

     6) Medicina perinatale

     7) Psichiatria

     8) Anatomia patologica

     9) Cardiologia

     10) Profilassi e patologia veterinaria

     11) Tre docenti della facoltà di medicina dell'Università della Calabria, tra cui un farmacologo;

b)   1) da un rappresentante medici di base

     2) da un rappresentante specialista ambulatoriale

     3) da un rappresentante medico ospedaliero.

     3. Gli esperti di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della lettera a) dovranno essere scelti tra i primari delle rispettive discipline delle strutture pubbliche della Regione.

     L'esperto di cui al punto 10 lettera a) dovrà essere scelto tra i dirigenti del servizio delle strutture pubbliche regionali.

     L'esperto di cui al punto 1 lettera a) deve essere scelto tra i dirigenti regionali.

 

     Art. 10. Compiti del Comitato Tecnico Scientifico.

     1. Il Comitato Tecnico Scientifico promuove, indirizza e coordina le azioni dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale necessarie per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, nonché fornisce in ordine alle stesse le proprie determinazioni. Queste ultime saranno oggetto di pubblicazione periodica su un apposito bollettino.

     2. Il Comitato Tecnico Scientifico su richiesta dell'Assessorato alla Sanità, esprime pareri in ordine a specifiche direttive regionali e sui programmi delle Unità Socio Sanitarie Locali.

 

     Art. 11. Notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.

     1. La Regione cura la pubblicazione di un notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale articolato su bollettini informativi a cadenza periodica e su pubblicazioni a respiro più ampio, anche mediante collane a carattere monografico.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo 4211102 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con le apposite leggi finanziarie che l'accompagnano.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. Per il primo programma triennale previsto dall'articolo 5 della presente legge, la Giunta regionale provvederà, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 11, a deliberare lo schema di programma diversificato per ambiti di sottosistemi entro il mese di dicembre del 1988. Entro la stessa data l'Assessorato alla Sanità provvederà a fornire alle Unità Sanitarie Locali le direttive e gli indirizzi di cui all'articolo 4 per l'anno 1989.

     2. Le Unità Sanitarie Locali provvederanno a presentare la proposta di piano previsto dall'articolo 5 della presente legge entro il mese di aprile del 1989.

     3. La proposta di piano annuale di cui all'articolo 6 della presente legge, è presentata dal competente Assessore alla Sanità alla Giunta regionale, per la prima volta, entro il 30 giugno del 1989.

     4. Il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 10 deve essere nominato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

     5. Entro 60 giorni il Comitato Tecnico Scientifico predispone il programma di lavoro per il 1988 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente.

 

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 22 della L.R. 19 marzo 2004, n. 11.