§ 2.3.10 - L.R. 10 luglio 2007, n. 16.
Modifica alla Legge regionale 24 novembre 2006, n. 15.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali e polizia locale
Data:10/07/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. All’art. 8, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, dopo le parole «a favore della montagna» sono inserite le seguenti parole «limitatamente alle parti che non siano in [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria


§ 2.3.10 - L.R. 10 luglio 2007, n. 16.

Modifica alla Legge regionale 24 novembre 2006, n. 15.

(B.U. 16 luglio 2007, n. 13 - S.S. 18 luglio 2007, n. 2)

 

Art. 1.

     1. All’art. 8, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, dopo le parole «a favore della montagna» sono inserite le seguenti parole «limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.