§ 2.2.28 - L.R. 30 ottobre 2003, n. 18.
Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:30/10/2003
Numero:18

§ 2.2.28 - L.R. 30 ottobre 2003, n. 18.

Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10.

(B.U. 5 novembre 2003, n. 20 - S.S. n. 1).

 

     Art. unico.

     1. All’art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. L’alienazione da parte dell’ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell’Agenzia, aventi destinazione agricola, viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, con pagamento stabilito in trenta annualità»;

     b) Al comma terzo dopo le parole «dell’art. 10 della legge 30/4/1976, n. 386», aggiungere le parole «e alle condizioni stabilite al primo comma».

     2. All’art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Negli altri casi l’assegnazione viene effettuata mediante realizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, senza riservato dominio a favore dell’Agenzia, con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell’art. 3 della presente legge»;

     b) Al terzo comma le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

     3. All’art. 7, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

     «1 bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di sei anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell’Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001».