§ 2.2.26 - L.R. 26 novembre 2001, n. 27.
Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:26/11/2001
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Istituzione della Consulta.
Art. 3.  Compiti attribuiti.
Art. 4.  Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni.
Art. 5.  Composizione della Consulta.
Art. 6.  Presidenza.
Art. 7.  Funzionamento della Consulta.
Art. 8.  Raccolta di segnalazioni ed istanze.
Art. 9.  Regolamento di attuazione.


§ 2.2.26 - L.R. 26 novembre 2001, n. 27.

Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.

(B.U. n. 104 del 3 dicembre 2001 - S.S. n. 1).

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La Regione Calabria, riconoscendo agli Ordini Professionali, Collegi, Associazioni professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio economico regionale:

     a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari;

     b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;

     c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche;

     d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.

 

     Art. 2. Istituzione della Consulta.

     1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la "Consulta regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali".

     2. Scopo della Consulta è favorire la partecipazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, all'attuazione della politica regionale.

 

     Art. 3. Compiti attribuiti.

     1. I compiti attribuiti alla Consulta di cui all'art. 2 sono:

     a) studiare i problemi della difesa e tutela delle professioni e proporre alla Giunta ulteriori studi e ricerche;

     b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;

     c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

     d) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;

     e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni.

     1. Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerati gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Composizione della Consulta.

     1. La Consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' composta da:

     a) Presidente Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato che la presiede;

     b) due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;

     c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.

     2. I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute, sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale, di appartenenza.

     3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della Giunta.

 

     Art. 6. Presidenza.

     1. La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui alla lett. c) del precedente articolo.

     2. L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile alla produttività delle sedute.

 

     Art. 7. Funzionamento della Consulta.

     1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     2. La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

     3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

 

     Art. 8. Raccolta di segnalazioni ed istanze.

     1. L'Ufficio di Presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme e le generalità dei singoli firmatari.

     2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il tramite degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali.

 

     Art. 9. Regolamento di attuazione.

     1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.