Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 07/02/1994 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il fondo di previdenza del personale dell'ESAC, di cui all'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, va applicato anche in favore dei dipendenti assunti all'impiego sino [...] |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.21 - L.R. 7 febbraio 1994, n. 3. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21.
(B.U. n. 21 del 9 febbraio 1994).
1. Il fondo di previdenza del personale dell'ESAC, di cui all'art. 35 della
2. I concorsi sono quelli banditi sino alla data di entrata in vigore della
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della