§ 2.2.19 - L.R. 1 aprile 1993, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, concernente il personale dell'ESAC - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:01/04/1993
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Fermo quanto disposto dall'art. 26. terzo comma, della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, i posti [...]
Art. 2.      1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, nominate dalla Giunta regionale, sono così composte:
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.500.000.000 per l'anno 1993, si provvederà mediante utilizzo delle somme all'uopo stanziate sui capitoli [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.19 - L.R. 1 aprile 1993, n. 8. [1]

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, concernente il personale dell'ESAC - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria.

 

Art. 1.

     1. Fermo quanto disposto dall'art. 26. terzo comma, della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, i posti vacanti nel ruolo unico del personale dell'ESAC - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria, nei limiti dei contingenti numerici delle singole qualifiche funzionali di cui all'allegato B alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, sono ricoperti, per una sola volta, mediante concorsi interni per titoli e colloquio professionale, riservati al personale di ruolo secondo le procedure stabilite nei successivi commi.

     2. Ai concorsi interni per l'accesso alle qualifiche funzionali dalla terza all'ottava è ammesso a partecipare il personale appartenente al livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nello stesso livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al livello di appartenenza.

     3. Ai concorsi interni per l'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella ottava qualifica funzionale con anzianità in tale qualifica non inferiore a cinque anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in possesso del diploma di laurea previsto dal vigente ordinamento per l'accesso a detta qualifica.

     4. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ESAC, resa esecutiva a termine di legge, da adottarsi alla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere portati a termine entro i novanta giorni successivi all'insediamento delle commissioni giudicatrici.

     5. I bandi dei concorsi, suddivisi per livello funzionale, devono indicare:

     a) il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione;

     b) il numero dei posti da ricoprire alla data del provvedimento indicato al comma precedente;

     c) le materie oggetto del colloquio professionale ed i titoli da valutare secondo i punteggi di cui all'allegato A);

     d) gli altri requisiti previsti dalle disposizioni generali in materia di concorsi, fatta eccezione per il limite di età, e da quelle specifiche di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, nominate dalla Giunta regionale, sono così composte:

     a) per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale, e all'ottava ed alla settima qualifica funzionale:

     1) da due dirigenti regionali appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale di cui uno con funzione di presidente;

     2) da due esperti nelle materie oggetto del colloquio;

     3) da un rappresentante sindacale esterno all'ente, designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali confederali del lavoro;

     b) per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, quinta, quarta e terza:

     1) da un dirigente regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale con funzione di presidente;

     2) da un esperto nelle materie oggetto del colloquio;

     3) da un rappresentante sindacale esterno all'ente, designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali confederali del lavoro.

     2. Per ciascuna delle commissioni funge da segretario un dipendente di ruolo della Regione con qualifica non inferiore all'ottava.

     3. Le commissioni giudicatrici, esaurite le prove concorsuali, provvedono alla formazione delle graduatorie dei concorrenti idonei.

     4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori.

     5. Il nuovo trattamento giuridico ed economico decorrerà dalla data di adozione del provvedimento indicato al comma precedente.

     6. Le graduatorie dei concorsi esauriscono i propri effetti con le nomine dei vincitori e sono utilizzabili unicamente, seguendo l'ordine degli idonei, in caso di rinuncia o decadenza dalla nomina dei vincitori.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.500.000.000 per l'anno 1993, si provvederà mediante utilizzo delle somme all'uopo stanziate sui capitoli relativi al personale dell'ESAC.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

 

CRITERI DI SELEZIONE

 

     La selezione dei candidati è effettuata dalle commissioni giudicatrici dei concorsi mediante la valutazione dei titoli previsti per ciascun livello e sulla base di un colloquio professionale.

     La commissione dispone di cento punti, di cui settanta per i titoli e trenta per il colloquio professionale.

     Il colloquio consisterà in una prova orale sulle materie attinenti al profilo professionale del candidato, secondo quanto specificato nei bandi di concorso.

     Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

     L'attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio, di cui al punto 1) indicato per i vari livelli, sarà operata in ragione di 1/12 a mese intero, arrotondando a mese i servizi superiori a 15 giorni.

     Il punteggio complessivo utile per la compilazione delle graduatorie di merito sarà determinato sommando al voto del colloquio il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

     Il punteggio per i titoli è ripartito come segue:

 

A) Concorso per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale

     1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 35:

     - servizio di ruolo prestato nell'ottava qualifica funzionale, nella qualifica di direttore di sezione e qualifiche equiparate: punti 1 per anno;

     2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 35:

     - diploma di Laurea: punti 14;

     - seconda Laurea: punti 5;

     - abilitazione all'esercizio di professioni per le quali è richiesta la Laurea: punti 4;

     - assunzione in carriera direttiva per concorso pubblico: punti 2;

     - pubblicazioni attinenti al profilo ricoperto: sino ad un massimo di punti 2;

     - corsi di perfezionamento o di specializzazione di durata almeno annuale indetti da Pubbliche Amministrazioni o Università che si concludono con esami finali: punti 1 a corso, sino ad un massimo di punti 2;

     - concorsi per la carriera direttiva presso Pubbliche Amministrazioni diverse dall'ESAC: vincitore: punti 1; idoneo: punti 0,5; fino ad un massimo di punti 2;

     - abilitazione all'insegnamento (si valuta una sola abilitazione): punti 4.

 

B) Concorso per l'accesso all'ottava qualifica funzionale

     1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 35:

     - servizio di ruolo prestato nella settima qualifica funzionale e nella qualifica di Consigliere e qualifiche equiparate: punti 1 per anno;

     2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 35:

     - diploma di laurea: punti 14;

     - seconda Laurea: punti 5;

     - abilitazione all'esercizio di professioni per le quali è richiesta la Laurea: punti 4;

     - assunzione in carriera direttiva per concorso pubblico: punti 2;

     - pubblicazioni attinenti al profilo ricoperto: sino ad un massimo di punti 2;

     - corsi di perfezionamento o di specializzazione almeno annuali indetti da Pubbliche Amministrazioni o Università che si concludono con esami finali: punti 1 a corso, sino ad un massimo di punti 2;

     - concorsi per la carriera direttiva presso Pubbliche Amministrazioni diverse dall'ESAC: vincitore: punti 1; idoneo: punti 0,5; fino ad un massimo di punti 2;

     - abilitazione all'insegnamento (si valuta una sola abilitazione): punti 4.

 

C) Concorso per l'accesso alla settima qualifica funzionale

     1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 35:

     - servizio di ruolo prestato nella sesta qualifica funzionale e nella carriera di concetto: punti 1 per anno;

     2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 35:

     - diploma di Laurea (assorbe il diploma di scuola media superiore): punti 20;

     - diploma di scuola media superiore: punti 14;

     - abilitazione all'esercizio professionale per la quale è richiesta la Laurea: punti 4;

     - assunzione in carriera di concetto per concorso pubblico: punti 1;

     - pubblicazioni attinenti al profilo ricoperto: sino ad un massimo di punti 2;

     - corsi di perfezionamento o di specializzazione almeno annuali indetti da Pubbliche Amministrazioni o Università che si concludono con esami finali: punti 1 a corso, sino ad un massimo di punti 2;

     - concorsi per la carriera di concetto o superiori presso Pubbliche Amministrazioni diverse dall'ESAC: vincitore: punti 1; idoneo: punti 0,5; fino ad un massimo di punti 2;

     - abilitazione all'insegnamento (si valuta una sola abilitazione): punti 4.

 

D) Concorso per l'accesso alla sesta qualifica funzionale

     1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 35:

     - servizio di ruolo prestato nella quinta qualifica funzionale: punti 1 per anno;

     2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 35:

     - diploma di scuola media superiore (assorbe i diplomi o le licenze di cui alla successiva alinea): punti 21;

     - diploma di qualifica professionale o altro diploma assimilabile in aggiunta alla licenza media: punti 5 per anno in relazione alla loro durata fino ad un massimo di punti 14;

     - diploma di Laurea (in aggiunta a quello di scuola media superiore): punti 6;

     - assunzione in carriera esecutiva per concorso pubblico: punti 3;

     - corsi di formazione e specializzazione, da valutarsi a cura della commissione giudicatrice, tenendo anche conto se si tratti di corsi che comportano una valutazione finale o di corsi che comportano una mera attestazione di frequenza: sino ad un massimo di punti 3;

     - concorsi per la carriera esecutiva o superiori presso Pubbliche Amministrazioni diverse dall'ESAC: vincitore: punti 1; idoneo: punti 0,5; fino ad un massimo di punti 3.

 

E) Concorso per l'accesso alla quinta qualifica funzionale

     1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 35:

     - servizio di ruolo prestato nella quarta qualifica funzionale e nella carriera esecutiva: punti 1 per anno;

     2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 35:

     - diploma di scuola media superiore (assorbe i diplomi o le licenze di cui alla successiva alinea): punti 21;

     - diploma di qualifica professionale o altro diploma assimilabile in aggiunta alla licenza media: punti 5 per anno in relazione alla loro durata, fino ad un massimo di punti 14;

     - diploma di Laurea (in aggiunta a quello di scuola media superiore): punti 5;

     - assunzione in carriera esecutiva per concorso pubblico: punti 3;

     - corsi di formazione e specializzazione, da valutarsi a cura della commissione giudicatrice tenendo anche conto se si tratti di corsi che comportano una valutazione finale o di corsi che comportano una mera attestazione di frequenza: sino ad un massimo di punti 3;

     - concorsi per la carriera esecutiva o superiori presso Pubbliche Amministrazioni diverse dall'ESAC: vincitore: punti 1; idoneo: punti 0,5; fino ad un massimo di punti 3.

 

F) Concorso per l'accesso alla quarta qualifica funzionale

     1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 35:

     - servizio di ruolo prestato nella terza qualifica funzionale e nella carriera esecutiva: punti 1 per anno;

     2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 35:

     - diploma di scuola media: punti 21;

     - diploma di scuola media superiore (in aggiunta a quello di scuola media): punti 5;

     - diploma di qualifica professionale o altro diploma assimilabile in aggiunta alla licenza di scuola media: punti 1 per anno in relazione alla loro durata fino ad un massimo di punti 3;

     - assunzione per concorso pubblico: punti 3;

     - corsi di formazione e specializzazione, da valutarsi a cura della commissione giudicatrice, tenendo anche conto se si tratti di corsi che comportano una valutazione finale o di corsi che comportano una mera attestazione di frequenza: sino ad un massimo di punti 3.

 

G) Concorso per l'accesso alla terza qualifica funzionale

     1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 35:

     - servizio di ruolo prestato nella seconda qualifica funzionale e nella carriera ausiliaria: punti 1 per anno;

     2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 35:

     - diploma di scuola media: punti 21;

     - diploma di scuola media superiore (in aggiunta a quello di scuola media): punti 5;

     - assunzione per concorso pubblico: punti 3;

     - corsi di formazione e specializzazione, da valutarsi a cura della commissione giudicatrice, tenendo anche conto se si tratti di corsi che comportano una valutazione finale o di corsi che comportano una mera attestazione di frequenza: sino ad un massimo di punti 3;

     - diploma di qualifica professionale o altro diploma assimilabile, in aggiunta alla licenza della scuola dell'obbligo: punti 3.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.