Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 27/07/1987 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - è autorizzato a contrarre uno o più mutui passivi per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, fino [...] |
§ 2.2.14 - L.R. 27 luglio 1987, n. 21. [1]
Autorizzazione all'ESAC per la contrazione di mutui per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28.
1. L'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - è autorizzato a contrarre uno o più mutui passivi per le finalità di cui alla
a) durata non superiore ad anni 20;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso di interesse non superiore al 12,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi;
d) inizio dell'ammortamento a decorrere dal 1988.
2. Alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti, valutate in lire 9.500.000.000 annue e pari, complessivamente, a lire 190.000.000.000, è garantito mediante il contributo ordinario annuale della Regione - ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale che per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.
[1] Abrogata dall'art. 2 della