§ 2.2.8 - L.R. 19 novembre 1982, n. 14.
Scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'Osservatorio regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:19/11/1982
Numero:14


Sommario
Art. 1.      I consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.      Il patrimonio dei soppressi consorzi anticoccidici è trasferito alla Regione Calabria - Osservatorio regionale per le malattie delle piante con sede in Catanzaro - che, sulla base dei [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 138.407.310 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001102 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da [...]


§ 2.2.8 - L.R. 19 novembre 1982, n. 14. [1]

Scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

(B.U. n. 53 del 29 novembre 1982).

 

Art. 1.

     I consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le funzioni devolute per legge ai predetti consorzi sono attribuite all'Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

     Sono istituite le sezioni del suddetto Osservatorio regionale di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro.

 

     Art. 2.

     Il patrimonio dei soppressi consorzi anticoccidici è trasferito alla Regione Calabria - Osservatorio regionale per le malattie delle piante con sede in Catanzaro - che, sulla base dei consuntivi, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, lo prende in consegna.

     Parimenti, la Regione subentra nelle attività e passività dei disciolti consorzi. Le passività sono quantificate, alla data del 31 dicembre 1980, in L. 138.407.310.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 138.407.310 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001102 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982.

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 5113103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 con la denominazione «Spesa conseguente allo scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 138.407.310.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.