§ 2.2.1 - L.R. 15 dicembre 1972, n. 7.
Adesione della Regione Calabria alla costituenda «Società Centro Commerciale Autoporto» SARC s.p.a di Reggio Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:15/12/1972
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria partecipa, assieme ad altri Enti pubblici, alla costituenda «Società Centro Commerciale - Autoporto» SARC s.p.a di Reggio Calabria.
Art. 2.      Le modalità di partecipazione sono stabilite da apposita convenzione.
Art. 3.      Alla spesa di 50.000. 000 si fa fronte mediante storno del fondo relativo dal capitolo 6151 al capitolo 7701, art. 2 del bilancio 1972 del quale è così autorizzata la necessaria variazione.


§ 2.2.1 - L.R. 15 dicembre 1972, n. 7. [1]

Adesione della Regione Calabria alla costituenda «Società Centro Commerciale Autoporto» SARC s.p.a di Reggio Calabria.

(B.U. n. 40 del 23 dicembre 1972).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria partecipa, assieme ad altri Enti pubblici, alla costituenda «Società Centro Commerciale - Autoporto» SARC s.p.a di Reggio Calabria.

 

     Art. 2.

     Le modalità di partecipazione sono stabilite da apposita convenzione.

     Alla Regione Calabria è garantita, in ogni caso, la riserva di almeno un posto nel Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 3.

     Alla spesa di 50.000. 000 si fa fronte mediante storno del fondo relativo dal capitolo 6151 al capitolo 7701, art. 2 del bilancio 1972 del quale è così autorizzata la necessaria variazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.